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Sentenza — n. 44983/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44983/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 4.6.2024 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato Zaverioukha Alexandre colpevole del reato di cui all'art. 186, comrna 2, lett. c), comma 2 sexies, comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda (fatto commesso in Roma 1'1.12.2019).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44983/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico complesso motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 186, comma 2 ; lett. c), e comma 2 sexies,, e 2 bis C.d.S. nonché la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione valutazione dell'idoneità alla guida responsabilità per incidente stradale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAVERIOUKHA ALEXANDRE nato il 20/08/1973 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inamnnissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato MISSORI FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di ZAVERIOUKHA ALEXANDRE, che ribadisce l'adesione all'astensione degli avvocati. Il P.G. non si oppone. La Corte si ritira per deliberare. A questo punto la Corte, rilevato che il reato in contestazione si prescrive nei 90 gg. successivi al periodo di astensione e cioè il 01/12/24; visto l'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, rigetta la richiesta di rinvio e dispone procedersi oltre. L'avv. BASSI riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.6.2024 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato Zaverioukha Alexandre colpevole del reato di cui all'art. 186, comrna 2, lett. c), comma 2 sexies, comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda (fatto commesso in Roma 1'1.12.2019).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico complesso motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 186, comma 2 ; lett. c), e comma 2 sexies,, e 2 bis C.d.S. nonché la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Si assume che l'accertamento alcolemico stato effettuato senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e si contesta la sentenza impugnata, laddove, ritenendo che si tratti di nullità a regime intermedio e dovendo come tale essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto erroneamente che la difesa dell'imputato non vi abbia provveduto. Inoltre si ritiene contraddittoria l'ulteriore motivazione laddove si dà atto che dal verbale di accertamenti urgenti risulta che l'imputato aveva rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore, tenuto conto che, a causa del suo stato, l'imputato non era in grado di comprendere ciò che gli veniva chiesto. Si sostiene altresì che non sia configurabile un incidente stradale con la conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d.S.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegna:o conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata dà atto che dal verbale di accertamenti urgenti dell'1.12.2012 della Polizia Roma Capitale risulta che l'odierno imputato ha rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore, di talché risulta destituito di fondamento quanto sostenuto nel ricorso. Ed inoltre tale nullità, anche ove sussistente, sarebbe stata in ogni caso sanata dalla scelta del rito abbreviato.Il secondo profilo di doglianza é inammissibile in quanto la questione non ha formato oggetto di motivo di appello. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 de/ 17/02/2017, Rv. 269745).

2. In conclusione il ricorso n, manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci2o 6 11.2024 Il Consigtfs• ten so re Il Preside e, Mari n tt, Emanuele bi Salvo (, t i -DEPOSI