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Sentenza — n. 44327/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses revision request for bad faith in building permit fraud conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Walter Modeo's request for judicial revision inadmissible regarding his conviction for building permit fraud. Although the applicant argued he acted in good faith based on a later conviction of his architect, the court found he was aware of urban planning issues and had been informed by a previous engineer that permits were unobtainable. Consequently, the court ruled that his subjective good faith was legally irrelevant because he failed to prove he lacked awareness of the illegality.

Regesto Legislator

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Art. 630 lett. a) e c) c.p.p.; Art. 606 lett. b) e e) c.p.p.: In contravvenzioni edilizie, la buona fede non esclude la responsabilità se l'imputato aveva coscienza dell'illiceità o non dimostrò di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma.

Parole chiave

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revisione giudicato buona fede soggettiva reato edilizio falso titolo inammissibilità ricorso violazione della licenza edilizia responsabilità dell'architetto violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 630 lett. a) e c) c.p.p.
La richiesta di revisione ex art. 630, lett.
Art. 606 lett. b) e e) c.p.p.
Ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett.
artt. 110 cod. pen
Con la predetta sentenza l'odierno ricorrente veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 634 cod. proc. pen
Era dunque del tutto errato il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015, Felli
Sez. 5, n. 12777 del 16/11/2018, Albertazzi
Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia
Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MODEO WALTER nato a MANDURIA il 23/11/1975 avverso l'ordinanza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto EleHicereso I ^^-4

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 31 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da Modeo Walter relativa al procedimento n. 10118/12 RGNR definito con sentenza del Tribunale di Taranto n. 2450/16, confermata dalla Corte d'appello di Lecce, sez. di distaccata di Taranto e divenuta irrevocabile il 22 dicembre 2017. Con la predetta sentenza l'odierno ricorrente veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, co. 1, lett. b), d.P.R n. 380/2001 per aver realizzato, in difetto di permesso di costruire, opere edilizie abusive.

2. La richiesta di revisione ex art. 630, lett.

a) e c), cod. proc. pen. si basava sulla ritenuta sussistenza di un conflitto di giudicati rispetto ad altra sentenza del Tribunale di Taranto, dalla quale emergeva la assoluta estraneità del Modeo rispetto ai fatti ed l'incolpevole affidamento dello stesso nella professionalità del tecnico incaricato del rilascio del permesso di costruire. La falsità dell'autorizzazione in questione era stata accertata con sentenza del Tribunale di Taranto successiva rispetto al passaggio in giudicato di quella di cui si chiede la revisione. Con la sentenza citata, il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto il geom.

Morgante, tecnico che il ricorrente aveva incaricato per il rilascio del permesso di costruire, responsabile del reato di falso per aver materialmente formato il falso titolo per costruire. Tanto dimostrava la assoluta buona fede del ricorrente, idonea ad escludere il reato di cui era stato erroneamente riconosciuto colpevole. La Corte di Potenza, nel dichiarare inammissibile l'istanza, ha rilevato l'impossibilità di ricondurre la condotta dell'imputato a buona fede, trattandosi di materia disciplinata da disposizioni legislative e regolamentari in riferimento alle quali l'ignoranza non è scusabile.

Inoltre, dalla testimonianza dell'ing. Cavallone, tecnico incaricato dal ricorrente prima del geom. Morgante, emergeva che l'imputato era stato previamente reso edotto dell'impossibilità di ottenere idoneo permesso in relazione all'opera progettata; nonostante ciò, egli aveva preferito rivolgersi altrove per conseguire il suo obiettivo. Anche le documentate problematiche di carattere burocratico che l'imputato aveva affrontato nel corso degli anni deponevano nel senso di considerare l'imputato quantomeno consapevole del rischio della falsità del permesso che gli era stato rilasciato.

3. Ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett.

b) e e), cod. proc. pen.. Il Giudice di merito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza riportandosi esclusivamente alle motivazioni del provvedimento di cui si chiedeva la revisione, omettendo così di confrontarsi con la motivazione della sentenza relativa al successivo procedimento con cui veniva accertata la responsabilità del tecnico Morgante per la falsificazione del permesso. Detta sentenza era invece ampiamente dimostrativa della incompatibilità tra i due giudicati, scaturente anche da prove nuove da prove quali un nuovo e diverso esame testimoniale del Cavallone reso in quel procedimento e le dichiarazioni del Morgante. Era dunque del tutto errato il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va premesso che l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Moneta Caglio, Rv. 255477 - 01; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162 - 01).

3. Detto principio va applicato anche nel caso di richiesta di revisione per contrasto tra giudicati. E' stato invero condivisibilmente affermato che il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può arrestarsi alla mera presa d'atto della irrevocabilità della pronuncia che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna, ma richiede necessariamente una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 - 01).

Si è infatti precisato che qualora il "novum" posto a fondamento della relativa istanza sia costituito dal contrasto tra giudicati, all'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta è demandata la delibazione sommaria, seppur non superficiale, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili dì non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, imputato G., Rv. 273228 - 01).

4. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure denunciate. I giudici di merito sottolineano infatti, in conformità ai principi sopra riportati, con argomentazioni esaustive e coerenti e senza alcuna evidente illogicità, la insussistenza di una oggettiva incompatibilità tra i fatti accertati con la sentenza dì condanna del geom. Morgante per il reato di falso e la sentenza di condanna riportata dal ricorrente. In proposito, rilevano come la sentenza di condanna del Modeo ( confermata sul punto, con la medesima motivazione, dalla Terza Sezione di questa Corte) ha escluso la buona fede del predetto valorizzando la deposizione del geom.

Antonio Cavallone, indicato quale teste a discarico, il quale aveva dichiarato di aver informato l'imputato sulla impossibilità di ottenere il permesso di costruire, sentendosi rispondere, testualmente " non te la prendere, io mi rivolgo ad un altro tecnico perché mi ha garantito che mi daranno il permesso di costruire". La Corte potentina valorizza altresì un altro passaggio della sentenza di cui si chiede la revisione, che, sempre in ordine alla esclusione della buona fede del ricorrente, sottolinea come fossero a conoscenza del Modeo tutte le problematiche dello status urbanistico ed edilizio dell'area nel periodo 2006/2011 (sospensione delle DIA, ordini di demolizione, istanze in sanatoria), risultanti dalla relazione del teste Montesardo ( responsabile dell'ufficio tecnico comunale).

Come sottolineato anche dalla Terza sezione di questa Corte, nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015 , Felli, Rv. 262443 - 01;

Sez. 5 - n. 12777 del 16/11/2018, Albertazzi, Rv. 275996 - 03). Nella specie, gli elementi evidenziati dalle sentenze di merito consentivano, in conformità ai principi esposti, di escludere la buona fede del ricorrente.

5. In tale contesto, può altresì essere esclusa la decisività della seconda testimonianza resa dal teste Cavallone nel processo contro il geom Morgante, nel corso del quale quest'ultimo aveva riferito di aver parlato non di impossibilità di ottenere i permessi, ma di ottenerli in tempi brevi. La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base di prove nuove non può infatti prescindere da una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite e deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e, quindi, dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inutilità della prova nuova ( Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 -01;

Sez. 5 - , n. 1969 del 20/11/2020, L, Rv. 280405 - 01). Orbene, il riferimento, nel provvedimento impugnato, alle problematiche dello status urbanistico ed edilizio dell'area nel periodo 2006/2011( sospensione delle DIA, ordini di demolizione, istanze in sanatoria), a conoscenza del Modeo, con il conseguente giudizio di esclusione della buona fede, rende conforme ai principi il giudizio della Corte potentina circa la inammissibilità della richiesta.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della