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Sentenza — n. 43742/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific domicile declaration as required by procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a specific declaration or election of domicile for service of process with the appeal. Although the defense argued that a residence address in the special power of attorney sufficed, the court held that the law requires an explicit and specific reference to a prior domicile declaration within the appeal itself. Consequently, the lower court's ruling on inadmissibility was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The appeal must contain an explicit and specific reference to a prior declaration or election of domicile and its location in the case file to ensure immediate and unambiguous identification of the service address.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility domicile declaration service of process procedural law special power of attorney court costs allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Si deve in primo luogo dare atto l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stata abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law 9 August 2024, n. 114

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod.
Corte di Cassazione, sentenza del 24 ottobre 2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARAU ANTONIO nato a SASSARI il 25/11/1970 avverso l'ordinanza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari-, con ordinanza del 24 aprile 2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di Antonio Garau avverso la sentenza del Tribunale di Sassari pronunciata in data 23 gennaio 2023, argomentando che all'atto di impugnazione non era stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di inammissibilità ex art. 581, comma 1 - ter, , cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione. Il difensore lamenta che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che nella procura speciale allegata all'appello era indicato il luogo di residenza di Garau, sicchè tale indicazione avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente ai fini della ammissibilità dell'atto di impugnazione ex art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Roberto Aniello, ha depositato conclusione scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo.

5. Si deve in primo luogo dare atto l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stata abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno affermato che "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024" e hanno altresì affermato che "la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione" ( cfr.

Informazione provvisoria).6. Ciò premesso, l'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. , applicabile alla impugnazione in esame, prevedeva, a pena di inammissibilità, il deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Si trattava di previsione funzionale, nella intenzione del legislatore, ad accelerare il meccanismo della notificazione del decreto di citazione in appello e rendere al contempo certa la conoscenza della celebrazione di tale grado di giudizio da parte dell'impugnante.

Nel caso in esame il ricorrente non ha allegato alla impugnazione una dichiarazione o elezione di domicilio, né ha effettuato un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, ma si è limitato ad indicare nella procura speciale la sua residenza. Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità appare esente da censure. 7.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 14 novembre 2024. Il Consigli ensore Il Presi Anna Salvator overe DEPosm 9 CAP4QLLAR Qggt, • (143 i