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Sentenza — n. 43731/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls conviction for theft and possession due to victim's withdrawal of complaint, remitting sentencing for remaining charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for theft and possession of stolen goods because the victims withdrew their complaints, extinguishing those crimes. While the conviction for these specific charges was voided, the court upheld the annulment of the sentence regarding the remaining charges of evading home arrest and other thefts. The decision mandates a new sentencing determination for the remaining offenses without remitting the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 160 c.p.: The withdrawal of a complaint (remissione di querela) extinguishes the crime and prevails over procedural admissibility issues, requiring the court to declare the extinction of the offense and annul the corresponding conviction.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime theft and possession home arrest evasion sentencing annulment remission of charges procedural extinction contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 620, lett. I cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va comunque annullata in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, non essendo possibile provvedere ai sensi dell'art. 620, lett.
SU 25 febbraio 2004, Chiasserini

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENOVESE GIOVANNI (CUI 02PLNZ2) nato a NAPOLI il 23/12/1985 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per remissione di querela

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Genovese ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 24 aprile 2024 Che, confermando la pronuncia del Tribunale di Genova, lo aveva condannato alla complessiva pena di anni uno di reclusione ed €.800 di multa per plurimi fatti di furto e ricettazione aggravati (contestati ai capi 1, 2 e 4 della rubrica, essendo stato assolto per il reato di furto contestato sub 3), nonché per evasione dagli arresti domiciliari, di cui ai capi 5 e 6.

2. Il ricorrente affida il ricorso a due motivi. Con il primo si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 4) della rubrica (furto di uno zaino a danno della persona offesa Simona Cavazza, commesso in Varazze il 3 ottobre 2019) e della assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria proposta in appello. I giudici della Corte territoriale avevano fornito una motivazione meramente apparente in ordine al decisivo rilievo per cui la borsa indossata dall'imputato a tracolla, come immortalata dai fotogrammi ripresi subito dopo il furto, non corrispondeva né per forma, né per colore allo zaino descritto dalla persona offesa Simona Cavazza. La Corte territoriale, di fronte a tale elemento del tutto evidente, aveva altresì omesso di argomentare in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria mediante l'escussione della persona offesa.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato con sensibile discostamento dal minimo edittale. La Corte aveva reso una motivazione apparente, facendo generico riferimento alla gravità dei reati, non riscontrata dai fatti, e ai precedenti penali dell'imputato, già valutati ai fini della applicata recidiva.

4. Infine, il ricorrente rappresenta la sopraggiunta assenza della condizione di procedibilità dei reati contestati per intervenuta remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta dagli atti che le persone offese hanno rimesso la querela e l'imputato ha accettato la remissione, come attestato dai verbali di rimessione e dalle rispettive accettazioni sottoscritte dal difensore munito di procura speciale (documenti allegati al ricorso quanto al reato sub 4) e depositati in atti relativamente ai reati contestati ai capi 1 e 3).

2. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681-01; vedi anche Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326 - 01).

3. Va dunque dichiarata l'estinzione dei reati contestati sub, 1, 3 e 4 della rubrica, per remissione della querela.

4. La sentenza impugnata va comunque annullata in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, non essendo possibile provvedere ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen, in quanto la pena era stata determinata in continuazione rispetto al reato di cui al capo 1), estinto per remissione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene ai capi 1, 2 e 4 della rubrica perché i reati sono estinti per remissione delle querele e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Roma 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Lo edana Mi hè Salvato Dovere DEPOSITA IN CANCELLERIA Og