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Sentenza — n. 43730/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows rescission of final judgment due to lack of formal summons notification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43730/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy annulled the Court of Appeal's order rejecting a request for rescission of a final criminal judgment. The appellant argued that receiving the investigation closure notice did not constitute effective knowledge of the trial, as formal summons ('vocatio in iudicium') was never properly served. The Court agreed, ruling that only formal summons satisfies the requirement for effective knowledge necessary to challenge a final decision.

Regesto Legislator

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Art. 175 cod. proc. pen.; Art. 647 cod. proc. pen.: Effective knowledge of proceedings requires formal summons notification, not merely investigation closure notices, to justify rescission of a final judgment.

Parole chiave

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rescission of judgment vocatio in iudicium effective knowledge criminal procedure formal summons final judgment procedural defect riconoscimento della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. proc. pen.
Detto principio, declinato nella sentenza sopra citata con riferimento all'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod.
Art. 647 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Detto principio, declinato nella sentenza sopra citata con riferimento all'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 28912 dei 28/02/2019, Innaro
Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish
Sez. 6 n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli
Sez. U n. 15498 del 26/11/2020, Lovric
Sez. 2 n. 21816 del 25/01/2021, PMT/ Diagne
Sez. 5 n. 19949 del 06/04/2021, Olguin
Sez. 6 n. 19420 del 05/04/2022, Belay
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERA ER3ON nato il 14/04/1990 avverso l'ordinanza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Mera Erji0n adiva la Corte d'Appello di Ancona proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Fermo emessa il 13 aprile 2018 e divenuta irrevocabile.

2. La Corte d'Appello rigettava l'istanza osservando che il ricorrente aveva ricevuto la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini con elezione di domicilio e nomina del difensore d'ufficio.

3. Ricorre Mera Erjon articolando un unico motivo con il quale deduce contraddittorietà della motivazione e violazione dei principi sulla incolpevole conoscenza del processo così come fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Era errata la considerazione che il ricorrente sarebbe stato informato del processo con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, senza alcun effettivo accertamento della ricezione di un provvedimento formale di vocatio in judicium, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in linea con i principi del diritto sovranazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U n. 28912 dei 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01). Detto principio, declinato nella sentenza sopra citata con riferimento all'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen., è stato ribadito anche in ordine alla regolare celebrazione del procedimento in abfisentia, ai fini del ricorso al rimedio restitutorio della rescissione del giudicato (Sez. U - n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish, Rv. 279420 - 01 ; Sez. 6 - n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680 - 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 01; Sez. 2, n. 21816 del 25/01/2021, PMT/ Díag ne, Rv. 281373 01; Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256 01; Sez. 6 - n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264 - 01).

3. La Corte territoriale, che ha desunto la prova della conoscenza del procedimento dalla avvenuta comunicazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini, non ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi sopra richiamati. Consegue a quanto esposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona. PQM PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona. Roma, 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Loreda aMicci hè Salvatore Wovere DEPOSITAT IN CANCE