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Sentenza — n. 43725/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43725/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUGGERI GIOVANNI nato a ORVIETO il 06/06/1976 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43725/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni del 20 dicembre 2021 di condanna di Giovanni Ruggeri in ordine al reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Orvieto il 9 maggio 2017 alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

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incidente stradale violazione grave delle norme della circolazione collisione in una rotatoria altri reati infrazione al codice della strada vittima di infortunio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUGGERI GIOVANNI nato a ORVIETO il 06/06/1976 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni del 20 dicembre 2021 di condanna di Giovanni Ruggeri in ordine al reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Orvieto il 9 maggio 2017 alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'improcedibilità del reato per mancanza di querela. Il difensore osserva che il reato per cui è stata pronunciata condanna è divenuto, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 del d.lgs n. 150/2022 ( c.d Riforma Cartabia), procedibile a querela e che ai sensi dell'art. 85 dello stesso decreto legislativo, per i reati divenuti perseguibili a querela, commessi prima della sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto. Nel caso in esame la persona offesa aveva avuto notizia del fatto molto prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, ovvero al momento dell'incidente, e nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore del decreto non aveva presentato alcuna querela. Ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato per essere il reato improcedibile per mancanza di querela.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il difensore dell'imputato in data 28.10.2024 ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5.11 ricorso deve essere accolto in quanto fondato il motivo.

6. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 150, il delitto contestato è divenuto procedibile a querela di parte. La sentenza impugnata, emessa quando già era entrato in vigore il d.lgs summenzionato, ha confermato la sentenza di condanna in ordine al reato di lesioni stradali, sebbene in atti non fosse presente la condizione di procedibilità e fosse già decorso il termine previsto dall'art. 85 del d.lgs n.150/2022 entro il quale la persona offesa avrebbe potuto manifestare interesse alla punizione del colpevole. Quanto alla possibilità di fare valere il difetto di querela con il ricorso per cassazione avverso le pronunce di appello che abbiano confermato la condanna in primo grado dell'imputato, senza rilevare la modifica del regime di procedibilità ex D.Lgs 150/2022, va fatta applicazione del principio già stabilito da questa Corte di legittimità, secondo cui in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Rv. 284698).

Si tratta di orientamento conforme ai principi dettati in tema di causa estintiva del reato per intervenuta prescrizione dalla sentenza Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01, secondo cui "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen.", applicabili anche in relazione alla causa di improcedibilità. 7.Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per mancanza della querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per mancan