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Ordinanza — n. 42965/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against refusal of state-funded legal aid dismissed; only opposition to tribunal president is admissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Francesco Esposito against the GIP's refusal to grant state-funded legal aid. The court determined that such appeals are procedurally inadmissible as cassation appeals and must instead be filed as an opposition to the tribunal president. Consequently, the case was remitted to the President of the Tribunal of Naples for handling as an opposition under Article 99 of D.P.R. n. 115/2002.

Regesto Legislator

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Art. 99 d.P.R. n. 115/2002; According to settled case law, a cassation appeal against the refusal of state-funded legal aid is inadmissible, and the proper remedy is an opposition to the president of the judicial office.

Parole chiave

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state-funded legal aid cassation appeal inadmissibility opposition to tribunal president D.P.R. 115/2002 procedural standing esecuzione della tassazione fiscale dichiarazione fiscale tardiva notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Ritenuto di condividere quanto osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, nel senso che l'impugnazione proposta debba essere qualificata come ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Ritenuto di condividere quanto osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, nel senso che l'impugnazione proposta debba essere qualificata come ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 47812 del 08/10/2019
Sez. 4, n. 47812 del 08/10/2019, Rv.
Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013
277558 - 01; Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 10/04/1991 avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG Motivi della decisione Considerato che con provvedimento in data 25.7.2024 il GIP del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da Francesco Esposito. Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'istante. Ritenuto di condividere quanto osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, nel senso che l'impugnazione proposta debba essere qualificata come ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.

Osservato in effetti che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto (cfr. Sez. 4, n. 47812 del 08/10/2019, Rv. 277558 - 01; Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013, Rv. 255816 - 01) Rilevato, pertanto, che la presente impugnazione debba essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli. Così deciso il 14 novembre 2024 Il Consi e esten