Sentenza — n. 42964/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25.3.2024 la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha derubricato il reato di cui al capo c) in tentata violenza privata, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Giuseppe Montagna e Domenico Fiorino per i reati commessi in danno di Stefano Vicenzi, anche nella qualità di titolare della Alimentari Vicenzi S.r.l.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 42964/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 25.3.2024 la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha derubricato il reato di cui al capo c) in tentata violenza privata, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Giuseppe Montagna e Domenico Fiorino per i reati commessi in danno di Stefano Vicenzi, anche nella qualità di titolare della Alimentari Vicenzi S.r.l.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTAGNA GIUSEPPE nato a TORINO il 29/07/1969 FIORINO DOMENICO nato a TORINO il 08/05/1971 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25.3.2024 la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha derubricato il reato di cui al capo c) in tentata violenza privata, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Giuseppe Montagna e Domenico Fiorino per i reati commessi in danno di Stefano Vicenzi, anche nella qualità di titolare della Alimentari Vicenzi S.r.l.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, deducendo articolati motivi per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
4. Nelle more delle suddette impugnazioni è intervenuta la remissione della querela proposta dalla persona offesa Vicenzi Stefano nei confronti degli odierni imputati, debitamente accettata dai ricorrenti, come risulta dagli atti pervenuti in Cancelleria in modalità telematica (vedi atti trasmessi dall'avv. Massimo Pietrini per Montagna e dall'avv. Sergio Almondo per Fiorino). Ne consegue che i reati per cui si procede - procedibili a querela di parte secondo la vigente normativa - sono estinti per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata e vanno revocate le relative statuizioni civili. Le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, non essendo stato diversamente convenuto fra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 novembre 2024 I