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Sentenza — n. 42963/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42963/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rieti, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso da Catasta Graziano in Fara Sabina il 22 luglio 2022 riducendo la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a mesi sei.

Regesto Legislator

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artt. 168 bis cod. pen, art. 168 ter cod. pen; Sentenza — n. 42963/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 9-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso da Catasta Graziano in Fara Sabina il 22 luglio 2022 riducendo la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a mesi sei.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida infrazione privilegiata abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione amministrativa

Disposizioni normative citate

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artt. 168 bis cod. pen
in quanto l'imputato ha svolto i lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis cod. pen.
art. 168 ter cod. pen
strada e alla disposta sospensione della patente di guida; dichiara estinto il reato ai sensi dell'art. 168 ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATASTA GRAZIANO nato a ROMA il 23/08/1980 avverso la sentenza del' 03/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rieti, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso da Catasta Graziano in Fara Sabina il 22 luglio 2022 riducendo la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a mesi sei.

2. Graziano Catasta propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento impugnato per erronea applicazione degli artt. 459, 460, 461 e 464 bis e ss. cod. proc. pen. in quanto l'imputato ha svolto i lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen. Conseguentemente, il giudice avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 464 septies cod. proc. pen. senza poter procedere alla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto; in ogni caso, avendo il Giudice per le indagini preliminari di Rieti stabilito la sanzione nella misura di sei mesi, l'organo competente avrebbe dovuto comunque irrogarla nella misura dimezzata di tre mesi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

4. Il provvedimento impugnato deve essere annullato, sia con riferimento all'applicazione della disciplina dell'art.186, comma 9-bis, cod. strada, sia con riferimento all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in quanto, secondo quanto emerge dagli atti, con ordinanza del 17 gennaio 2024 il giudice aveva ordinato la sospensione del processo e la messa alla prova e all'udienza del 3 luglio 2024 ha preso atto della conclusione del programma con esito positivo. Conseguentemente, il provvedimento impugnato, pur dichiarando correttamente di non doversi procedere per estinzione del reato, ha provveduto applicando la disciplina dettata dall'art.186, comma 9-bis, cod. strada anche in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida mentre è principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168 ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (ex multis, Sez. 4, n. 19369 del 07/05/2024, Zille, Rv. 286470 - 01;

Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348 - 01).

5. Il provvedimento può essere corretto da questa Corte ai sensi dell'art.620 lett. I) cod. proc. pen., non derivando dalla pronuncia di annullamento l'esercizio di alcun potere discrezionale, altrimenti riservato al giudice di merito. E, conseguentemente, deve disporsi la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza al Prefetto di Rieti, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art.186, comma 9-bis, cod. strada e alla disposta sospensione della patente di guida; dichiara estinto il reato ai sensi dell'art. 168 ter cod. pen. ed elimina la disposta sospensione della patente di guida. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Rieti per quanto di competenza. Così deciso il 13 novembre 2024 Il y-, sigliere estensore Il Presidente errao P