Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42958/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42958/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 11/4/2024, riget- tava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, Cutrupi Laura, subita dal 22/7/201.4 al 19/2/2016 in regime di arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 416 cod. pen., 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91). La misura custodiale veniva emessa per tale capo d'imputazione seppure alla stessa fossero inizialmente contestati anche i delitti di gui agli artt. 110, 81 cpv., 640 comma 2 cod. pen. e 7 L.203/91. 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 611 c.p, art. 314 cod. proc. pen, artt. 416 cod. pen, artt. 416 c.p, art. 310 c.p, articolo 315 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42958/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
favoreggiamento complicità in sottrazione d'imposta aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione assistenza amministrativa fiscale assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 611 c.p
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUTRUPI LAURA nata a REGGIO CALABRIA i! 31/05/1982 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p del PG in persona del Sostituto Proc.
art. 314 cod. proc. pen
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 11/4/2024, riget- tava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen.
artt. 416 cod. pen
dall'odierno ricorrente, Cutrupi Laura, subita dal 22/7/201.4 al 19/2/2016 in regime di arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 416 cod. pen., 7 D.L.
artt. 416 c.p
Cutrupí Laura era indiziata dei reati di cui agli artt. 416 c.p.
art. 310 c.p
articolo 315 cod. proc. pen
pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr.
art. 314 cod. pen
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 11/4/2024, riget- tava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n. 32383/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUTRUPI LAURA nata a REGGIO CALABRIA i! 31/05/1982 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p del PG in persona del Sostituto Proc. gen. Francesca Costantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'Avvocatura Generale dello Stato per che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 11/4/2024, riget- tava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, Cutrupi Laura, subita dal 22/7/201.4 al 19/2/2016 in regime di arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 416 cod. pen., 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91). La misura custodiale veniva emessa per tale capo d'imputazione seppure alla stessa fossero inizialmente contestati anche i delitti di gui agli artt. 110, 81 cpv., 640 comma 2 cod. pen. e 7 L.203/91. 1.1.

Cutrupí Laura era indiziata dei reati di cui agli artt. 416 c.p. e 7 D.L. n. 152/91 (conv. in L. n. 203/91) - quale partecipe, nella sua qualità di dipendente amministrativo della "Rossato Sud s.r.l." con funzioni contabili, ad un'associazione per delinquere, aggravata dall'agevolazione mafiosa, finalizzata alla commissione di delitti di evasione fiscale attraverso la società predetta ed il "Consorzio Stabile Airone Sud", delitti, questi, finalizzati ad accumulare risorse illecite da destinare, in parte, al finanziamento della cosca Aiampi e ciòkattraverso la tenuta di una c.d. "contabilità parallela in nero".

In particolare, per essersi accordata ed associata, in qualità di dipendente con funzioni contabili del Consorzio Stabile Airone e della Rossato Sud s.r.I., con i coindagati Marnone Lauro, Alati Domenico, Itri Andrea e Barreca Carmela al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omettendo di dichiarare, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, parte degli elementi attivi della predetta impresa, in modo da assicurare guadagni non tassati per i predetti, così determinando illeciti introiti per la famiglia Alampi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di age- volare la 'ndrangheta e, in particolare, la cosca Alampi. 1.2. Il materiale indiziario, costituito in massima parte da intercettazioni te- lefoniche ed ambientali, veniva valutato in termini gravemente indizianti dal tri- bunale del riesame, che apprezzava l'esistenza di una «puntuale programmazione, con l'ausilio tecnico dei dipendenti ed in particolare proprio di Cutrupi Laura, per le attività illecite da compiersi ed i ruoli da assumere al fine di realizzare la finalità elusiva del programma».

Con riferimento alla posizione specifica della Cutrupi, come ricorda il provve- dimento impugnato, il giudice del gravame cautelare riteneva altresì che: «la stessa non appare essere una mera esecutrice di normali e fisiologiche direttiva rese dal datore di lavoro, quanto, piuttosto, appare essere proprio la fidata conta- bile, già a conoscenza delle pregresse attività delle diverse società di interesse della cosca, società di cui è stata dipendente nel corso degli anni, come pure evi- denziato in ricorso, - Rossato sud, Edil primavera sri, anche questa oggetto di vincoli penali, e Consorzio Stabile Airone Sud.

Si tratta in particolare del soggetto che ha avuto in carico parte del compito di realizzare il programma di elusione e di evasione fiscale avendo la stessa, peraltro, specifiche competenze contabili e di bilancio. Il ruolo della Cutrupi appare, sulla base delle conversazioni già indicate, essere in sostanza anche quello di individuare e consigliare in merito ai limiti fino ai quali le (già) illecite operazioni potevano realizzarsi». Per il tribunale del riesame, vi erano «sufficienti indizi di reità a carico dell'in- dagata avendo la stessa in definitiva partecipato fattivarnente all'accordo associa- tivo ed alla realizzazione del prograhlma criminoso volto alla gestione 'in nero' delle attività sociali, dunque quale partecipe dell'associazione finalizzata all'eva- sione fiscale aggravata ai sensi dell'art. 7 L. 203/91 in ragione della finalizzazione dell'attività criminosa programmata al perseguimento di utili direttamente in capo alla cosca Alampi».

Anchet il successivo appello cautelare ex art. 310 c.p.p., sottolineava come la Cutrupi non avesse esitato a strumentalizzare il proprio ruolo di dipendente con funzioni contabili, dimostrandosi dunque disposta ad accollarsi anche gravi rischi per la propria libertà personale al fine di assecondare le scellerate scelte gestionali dell'amministrazione societaria e di favorire l'attività della predetta consorteria mafiosa. E come «se da un lato può affermarsi che la stessa Cutrupi non aveva certo alcun potere decisionale all'interno dell'impresa, è pur vero che dal compen- dio indiziario in atti, in particolare dalle conversazioni oggetto di intercettazione, è emersa non solo la piena consapevolezza in capo alla prevenuta dei propositi cri- minosi ideati in seno al consiglio di amministrazione, ma anche e soprattutto la piena adesione della stessa alle scelte criminali e al programma concordato». 1.3.

In esito a giudizio abbreviato, la Cutrupi veniva condannata per il reato associativo dal quale veniva assolta nella fase successiva di Appello in data 28 giugno 2018, con sentenza divenuta irrevocabile il 16 luglio 2019. La ricorrente aveva avanzato domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in regime di arresti domiciliari per un totale di 591 giorni, affermando che tale restrizione le aveva arrecato un pregiudizio morale, materiale e psico-fisico a causak tanto della sua giovane et k che dello strepitus fori suscitato, che veniva rigettata con l'ordinanza sopra ricordata.

2. Avverso il provvedimento di rigetto del giudice della riparazione ha propo- sto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Laura Cutrupi, deducendo, quale unico motivo, di segiAo enunciato nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione degli artt. 314 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Il difensore ricorrente si duole che la Corte di appello abbia valorizzato la circostanza che la Cutrupi aveva tenutokcómportamenti che, anche se inidonei a fondare un giudizio di responsabilità, avevano creato l'apparenza di un inseri- mento nella struttura associativa contestata, sostanzialmente ripercorrendo pe- dissequamente le argomentazioni del titolo custodiale prima e del tribunale del riesame e della sentenza di primo grado poi, senza compiere la necessaria auto- noma valutazione delle condotte.

Si lamenta, inoltre, che il giudice della riparazione non abbia nemmeno indi- cato il nesso causale tra le condotte colpose della Cutrupi e l'induzione in errore del giudice della cautela. In particolare, non sarebbe stato chiarito in che modo le conversazioni ritenute indizianti potessero essere utilizzate ai fini della valutazione della sussistenza 04 colpa grave, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'inda- gata durante l'interrogatorio. Il difensore ricorrente riporta le argomentazioni sui chiarimenti forniti in sede di interrogatorio dalla propria assistita, contenute nell'istanza di riparazione in quanto, a suo dire, l'ordinanza impugnata le avrebbe completamente ignorate.

In ricorso si evidenzia, inoltre, la compiutezza delle doglianze difensive a fronte della trascuratezza motivazionale del provvedimento impugnato. Si sottolinea che la Cutrupi, nel lungo interrogatorio, aveva chiarito ogni ar- gomento delle conversazioni ambientali indizianti. Il difensore ricorrente lamenta ancora che l'impugnato provvedimento abbia fondato il rigetto sulla circostanza che l'as.soluzione sia avvenuta con formula du- bitativa. Richiamata la giurisprudenza dì questa Corte sul punto, si evidenzia l'errato convincimento del giudice della riparazione che "assoluzione sia avvenuta per fatti meramente tecnici, mentre in realtà è stata determinata dall'assenza di elementi probatori idonei.

Si contesta l'affermazione operata dalla Corte territoriale sull'adesione psico- logica della Cutrupi alle intenzioni illecite del datore di lavoro mentre, in realtà, come correttamente evidenziato dalla difesa, si sarebbe potuta configurare sol- tanto una connivenza che non può rappresentare elemento ostativo al riconosci- mento dell'indennizzo. Si richiamano i numerosi precedenti sul punto tra cui Sez. 4 n. 4113 del 13/1/2021, Rv. 280391-01. Infine, si evidenzia che la torte di appello non si sarebbe pronunciata sulla meritevolezza dell'indennizzo relativo alla parte di custodia cautelare eccedente la pena inflitta in primo grado.La ricorrente conclude contestando l'illogicità e contraddittorietà della moti- vazione, priva della necessaria autonoma valutazione, nonché l'erronea applica- zione della legge penale e la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- guenza di legge.

3. Il P.G. e l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. riportate in epi- grafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza dei giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).3.

Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U. n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 2:3/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unitet. hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interro- gatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione/ anche atteso che i dud-afférisconc4iani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

È pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez.

Un.26/6/2002, Di Benedictis). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710/201.4; Sez. 4, n. 1422/201a: ... non potendo l'ordina- mento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando in- teragiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volonta- ria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accet- tate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in peri- colo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa ai riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, re- golamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...".

5. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come/ pur essendo intervenuta pronuncia di assoluzione in mancanza di prova circa il perfezionamento del reato, era comunque risultato comprovato, alla luce delle intercettazioni telefoniche e ambientali in atti, che la ricorrente aveva collaborato con i coindagati nella predisposizione di un sistema operativo finalizzato alla realizzazione di illeciti di natura tributaria. Una condotta che, come evidenziano i giudici della riparazione, era risultata non passiva, secondo quanto si legge anche nella sentenza di assoluzione, ma collaborativa rispetto alla ideazione del programma criminoso e pertanto grave- mente colposa in quanto idonea a determinare )l'intervento dell'autorità.

Peraltro, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'im- pugnato provvedimento1 limitandosi a sostenere, del tutto infondatamente, la man- canza di una valutazione autonoma. L'affermazione della difesa per cui la Cutrupi avrebbe tenuto un atteggia- mento meramente passivo è del tutto assertiva e priva di '9~ element(p a soste- gno, ponendosi in contrasto con quanto evidenziato nella sentenza di assoluzione. Come ricorda il provvedimento impugnato, il giudice dell'assoluzione, con spe- cifico riferimento alla posizione della Cutrupi, rilevava che:

«Le emergenze proba- torie sono assolutamente chiare nel tratteggiare il progetto di Mamone ed Alati, sposato anche dalla Barreca e da Laura Cutrupi, i quali, preso atto del buon esito della prima fase della gestione delle aziende amministrate dal Mamone, concreta- tosi nell'appianamento dell'esposizione debitoria e nella creazione delle condizioni per garantire la loro piena operatività, ipotizzarono di incrementare la redditività sottraendo all'imposizione tributaria, diretta ed indiretta, parte dei ricavi, a tal fine contando sulla complicità di fidati partner commerciali.

Tanto allo scopo di alleg- gerire il carico fiscale sulle imprese, consentire il formale passaggio a part-time di molti dipendenti, la cui retribuzione sarebbe stata integrata con sostanziosi 'fuori busta" tratti dai ricavi non dichiarati, e soddisfare - ove possibile ed in ossequio alle indicazioni che Matteo Alampi, dal carcere, aveva dato al Mamone - gli appetiti degli Alampi. Nelle conversazioni captate, gli odierni appellanti concordano, con buon livello di dettaglio/il modus operandi, fondato su una forte solidarietà interna ed il ricorso ad utili accorgimenti, quale la realizzazione di una contabilità parallela, da salvare su supporti informatici sottratti ad eventuali accessi delle forze dell'or- dine.

Un tipico caso, dunque, in cui una struttura lecita - il piccolo team deputato, sul piano decisionale, gestionale, commerciale, amministrativo e contabile, a por- tare avanti le imprese de quibus - viene utilizzata, in via stabile e tendenzialmente permanente, un numero interminato di illeciti di potenziale rilevanza penale. Co- glie nel segno, sotto questo profilo, il GUP nell'osservare come la responsabilità per il delitto associativo debba essere affermata anche a prescindere dalla effettiva realizzazione del programma criminoso». Si era pervenuti ad un'assoluzione dell'imputata, c:on la formula dubitativa, perché, come si legge in sentenza, il giudice di primo grado:

«Erra, tuttavia, a giudizio della Corte di appello, nel ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il perfezionamento del reato necessariamente plurisoggettivo. Significa- tivo è, al riguardo, l'essere le conversazioni rilevanti circoscritte ad un arco tem- porale assai contenuto: l'idea emerge nel colloquio del 7 giugno 2010 e viene sviluppata nelle conversazioni registrate il 5 e i'8 luglio 2010; daLdialogo tra Laura Mamone e Carmela Barreca dei 26 luglio 2010 si comprende, poi, che l'operatività non è stata ancora avviata. Sarà, infine la stessa Barreca a riferire che il sistema ha trovato attuazione in relazione a poche transazioni, per il valore complessivo di 10115 mila euro, per essere quindi abbandonato per decisione dello stesso ing.

Mamone. Rebus sic stantibus, appare tangibile la carenza di informazioni in merito a quanto dagli appellanti eseguito a valle delle conversazioni dei 548 luglio 2010, nelle quali venne disegnata una strategia che, ove tradottasi in condotte concrete, varrebbe senz'altro a fondare l'addebito associativo. Nulla è dato sapere, in specie, in ordine alla predisposizione della contabilità parallela, alle modalità della sua custodia d4punto di vista sia materiale (in proposito, sia stato o meno acquistato) che fisico (il luogo 'sicuro' perché non interessato da eventuali perquisizioni).

Né risulta acclarato se e chi, tra i fruitori delle prestazioni della Rossato sud e del Consorzio Airone Sud, sia stato contattato per concordare le occulte modalità di pagamento e quale sia stato l'esito di tali abboccamenti; né ancora, è dato cono- scere se Giovanni Alampi, che Mamone si ripromette di informare preventivamente allo scopo di evitare future incomprensioni, abbia dato il suo placet ovvero, ai contrario, formulato obiezioni. Se a ciò si aggiunge, da un canto, che manca, nella fattispecie, il riscontro costituito dalla commissione di reati —fine che, pur non necessario, si ribadisce, per la configurazione dei reato associativo, ne rende più agevole, ove sussistente, la prova processuale, e, dall'altro, che l'evasione fiscale assume in sé, rilievo penale solo al superamento di determinate, e non minimali, 10 \)) soglie, è tangibile l'emergenza di profili di contraddittorietà ed insufficienza pro- batoria tali da imporre, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. l'assoluzione di Lauro Mamone, Domenico Alati, Carmela Barreca e Laura Cutrupi del reato loro ascritto al capo G) per insussistenza dell'addebito».

Ben poteva, dunque, come ha fatto, il giudice della riparazione valutare questi fatti, che il giudice dell'assoluzione non ha escluso, espressivi della colpa grave ostativa alla concessione del chiesto indennizzo. Il provvedimento impugnato, invece, risulta conforme ai principi di legittimità in materia per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la con- dizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambi- gue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite" (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996 - 01).

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente Mi- nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemen