Italian court dismisses request to correct cassation judgment for missing civil party cost award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Fourth Section of the Italian Court of Cassation rejected an application to correct a prior judgment regarding the allocation of litigation costs. The civil party, Resta Kevin, argued that the defendant should have been ordered to reimburse his expenses because he had submitted his conclusions and cost notes via email. The court ruled that since the proceedings were held in public oral session and the party did not appear, no cost award could be made retroactively. Consequently, the request for material error correction was dismissed as it lacked a factual or evaluative basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; The request for correction of a material error in a cassation judgment is inadmissible when the omission of a cost award stems from the party's failure to appear in public oral proceedings, rather than from a perceptual or evaluative error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RESTA KEVIN nel procedimento a carico di: CAPUTO GIANLUCA nato a TARANTO il 14/12/1979 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME udito il difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il difensore di Resta Kevin, parte civile nel procedimento penale a carico di Caputo Gianluca, rispetto al quale questa Quarta Sezione della Corte di cassazione ha pronunciato la sentenza n. 1953/2021 - che ha rigettato il ricorso dell'imputato e condannato lo stesso alla rifusione, in solido con il responsabile civile Allianz Assicurazioni s.p.a., delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili- ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Lamenta che l'anzidetta sentenza abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali supportate dalla parte civile Resta Kevín che aveva depositato, per il tramite del difensore ed a mezzo di posta elettronica, le conclusioni e la nota spese. Chiede pertanto di procedersi all'integrazione della sentenza nella parte in cui non è stata disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute anche dalla predetta parte civile.
2. L'istanza non è accoglibile. Nessun errore percettivo o di valutazione ha determinato la decisione sul punto la quale ha invece costituito corretta applicazione di un consolidato principio di diritto, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta Roberto, Rv. 286581 - 03; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118-01; sez. 2, n. 36512 del 16/07/2009, Serio. Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02), a mente del quale, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese.
Il processo in questione fu trattato oralmente, come evidenzia l'intestazione della sentenza, senza che la parte civile Resta Kevin sia intervenuta. Le conclusioni e la nota spese, invero, furono depositate fuori udienza, come pure ricorda il difensore nella presente istanza che deve, pertanto, essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estens