Sentenza — n. 42956/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Vitalis Ajah Prince Chidi, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, poi agli arresti domiciliari, per i reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Il ricorrente era accusato di aver preso parte ad un'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti. Il compendio indiziario era essenzialmente costituito da intercettazioni telefoniche, da cui emergeva che il Vitalis aveva contatti con Odi Kelvin ed era coinvolto nell'organizzazione del viaggio di kilius Abdelgan il quale era stato fermato a Fiumicino e trovato in possesso di 49 ovuli contenenti grammi 764 di cocaina. 1.3. L'imputato veniva assolto dal Tribunale di Roma in data 05/05/2021, con sentenza divenuta irrevocabile il 14/12/2021, in ordine al reato di cui al capo a) per non avere commesso il fatto; in ordine al reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42956/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALIS AJAH PRINCE CHIDI nato il 21/10/1971 avverso l'ordinanza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette9 le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Vitalis Ajah Prince Chidi, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, poi agli arresti domiciliari, per i reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Il ricorrente era accusato di aver preso parte ad un'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti. Il compendio indiziario era essenzialmente costituito da intercettazioni telefoniche, da cui emergeva che il Vitalis aveva contatti con Odi Kelvin ed era coinvolto nell'organizzazione del viaggio di kilius Abdelgan il quale era stato fermato a Fiumicino e trovato in possesso di 49 ovuli contenenti grammi 764 di cocaina. 1.3. L'imputato veniva assolto dal Tribunale di Roma in data 05/05/2021, con sentenza divenuta irrevocabile il 14/12/2021, in ordine al reato di cui al capo a) per non avere commesso il fatto; in ordine al reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste.
2. Il Giudice della riparazione ha reputato sussistente una condotta gravemente imprudente dell'istante, rappresentata dalla conoscenza degli altri imputati, in particolare dell'Odi; l'ha pertanto considerato «vicino a soggetti indagati o imputati in procedimenti penali» ed ha affermato che era «dunque assolutamente prevedibile la possibilità che il VITALIS potesse essere coinvolto in questo procedimento».
3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma propone ricorso il difensore del Vitalis che solleva due motivi: 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 11, 125 e 546 cod. proc. pen., perché l'ordinanza impugnata riporterebbe una data di emissione antecedente al deposito della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione e non corrispondente all'udienza tenuta in camera di consiglio, la cui data non si evincerebbe in alcuna parte del provvedimento impugnato; 3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione, nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata fa riferimento al contenuto di un'intercettazione riportata nell'ordinanza di custodia cautelare, il cui contenuto è stato del tutto disatteso dalla perizia effettuata durante il dibattimento, che ha dato conto del grave errore di traduzione in cui era incorso il Gip. Il provvedimento impugnato, inoltre, non prende in considerazione la motivazione della sentenza assolutoria che trova ragione proprio nell'anzidetta perizia che ha smontato l'impianto accusatorio. L'istante aveva una società di import-export tra Italia e Nigeria, "Ajatalis", e svolgeva commercio lecito con altre società, attestato dalle relative fatturazioni.
Quanto alla conoscenza con il coimputato Odi, il difensore evidenzia che questo è stato assolto e che la medesima Corte di appello ne ha accolto la domanda di riparazione (con provvedimento allegato al ricorso).
4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
5. In data 26/08/2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si chiede che il ricorso sia rigettato.
6. Il 12/09/2024 sono pervenute note difensive, a firma dell'avv. Angela Migliano, corredate da allegati volti a dimostrare la personalità e l'inserimento sociale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La fondatezza del secondo motivo determina l'accoglimento del ricorso.
2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.
U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).
In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'a/ di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).
Tale autonomia, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). É invero necessario che il giudice della riparazione pervenga alla propria decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati", con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. A tali principi la Corte di appello non si è attenuta perché ha erroneamente posto a base della propria decisione elementi valorizzati nell'ordinanza di misura cautelare, del tutto preternnettendo le conclusioni cui era pervenuto il giudizio di merito.
Ha, invero, ritenuto sussistenti «numerosi contatti con il connazionale JULIUS ABDELEGAN, arrestato in flagranza di reato all'aeroporto di Fiumicino il 18.3.2013», circostanza smentita dalla sentenza assolutoria che ha fondato l'estraneità dell'odierno ricorrente ai reati contestati proprio sul fatto che nessuna conversazione telefonica tra quest'ultimo e l'Abdelegan era stata captata, in particolare affermando che non era emerso alcun elemento di collegamento fra il Vitalis e costui. É poi manifestamente illogico l'assunto, più sopra richiamato, che imputa all'istante la conoscenza di altri imputati «seppur a fini non illeciti», anche considerato che il coimputato Odi, cui è riferito l'assunto, è stato a sua volta assolto dal reato contestato; né il provvedimento impugnato dà conto di una qualche consapevolezza, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti.
Ne consegue che, diversamente da quanto assume il Giudice della riparazione, appare del tutto inconferente parlare, nel caso di specie, di «comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale», in quanto tali ritenuti ostativi alla riparazione dell'ingiusta detenzione. In sostanza, la Corte territoriale avrebbe dovuto basare la propria valutazione non sugli elementi fondanti la misura cautelare bensì sull'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'Autorità giudiziaria.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui è anche demandata la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo