Italian Court corrects Cassation judgment for material error omitting civil party's costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to its own June 2024 judgment regarding Antonino Maranzano's appeal. The original ruling failed to award costs to the civil party, Giovanni Parisi, despite the omission being a clear material error. The court applied the principle that such omissions must be corrected to prevent unjust harm, integrating a specific clause for the civil party's expenses into the final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; In cases of material error where the Court of Cassation omits an accessory but mandatory ruling, the error must be corrected to avoid unjust harm to a party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI Giovanni parte civile avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che aveva concluso per la correzione dell'errore della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nel procedimento n. 11238/2024 all'udienza del 04/06/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Antonino Maranzano avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani di condanna di Antonino Maranzano in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. (capo A) e art. 189, comma 1 e 6, d.
Igs 30 aprile 1992 n. 285 (capo B), commessi in Trapani il 21 febbraio 2019, ritenuto il reato di cui al capo A) di competenza del Giudice di Pace, ha disposto la trasmissione degli atti in ordine a tale reato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani e ha ridotto la pena inflitta in ordine al reato di cui al capo B), revocando le statuizioni a carico del Responsabile Civile Unipol Assicurazioni S.P.A.; lette la memoria del difensore dell'imputato; rilevato che nel corso della udienza davanti a questa Corte il difensore della parte civile Giovanni Parisi aveva presentato conclusioni scritte e nota spese; considerato che nel dispositivo della sentenza per mero errore non sono state liquidate le spese alla parte civile e che, pertanto, tale dispositivo, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere corretto (in ordine alla ritenuta emendabilità con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità si veda Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772 - 01 secondo cui "In tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto").
Il dispositivo deve essere integrato nel senso che dopo la parola "ammende" deve essere aggiunta la frase: "oltrechè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Parisi Giovanni nel presente grado di legittimità, che liquida in euro tremila oltre ad accessori come per legge"
P.Q.M.
Dispone la correzione del ruolo e della sentenza n.26797/2024, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione alla udienza del 4 giugno 2024 nel procedimento n. 11238/2024 R.G.N., integrando il dispositivo dopo la parola "ammende" con la seguente statuizione " "oltrechè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Parisi Giovanni nel presente grado di legittimità, che liquida in euro tremila oltre ad accessori come per legge" Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consig 'ere estensore Il Pr deie13 eek..