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Sentenza — n. 42893/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42893/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 aprile 2024 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Claudio Mignani, essendosi i reati di cui alla imputazione estinti per intervenuta prescrizione. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato prescritti i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 14, senza considerare la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Regesto Legislator

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art. 469 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42893/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato prescritti i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 14, senza considerare la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Parole chiave

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recidiva restituzione del termine durata ragionevole del procedimento termine di revisione riduzione della pena proroga del periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 469 cod. proc. pen
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è stato emesso, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in camera di consiglio, e comunicato al ricorrente il 20 aprile 2024, come dallo stesso affermato (p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MIGNANI CLAUDIO nato a ALZANO LOMBARDO il 08/01/1989 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 aprile 2024 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Claudio Mignani, essendosi i reati di cui alla imputazione estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato prescritti i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 14, senza considerare la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, poiché tardivamente proposto, è inammissibile. 1.1. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è stato emesso, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in camera di consiglio, e comunicato al ricorrente il 20 aprile 2024, come dallo stesso affermato (p. 1 ricorso; cfr. anche annotazione sulla sentenza ricorsa). Il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per ciascuna parte, dalla data di comunicazione del provvedimento, ove manchino forme alternative di pubblicazione (Sez. 1, n. 27903 del 08/04/2022, Pecoraro, Rv. 283353 - 01; conf., Sez. 4, n. 7846 del 18/01/2022, Bianchi, non mass.;

Sez. 6, n. 36374 del 04/04/2014, Aurigemma, Rv. 260615 - 01). Nella specie il ricorso, poiché depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 17 maggio 2024, risulta proposto oltre la scadenza del quindicesimo giorno, decorrente dalla sua comunicazione, avvenuta il 20 aprile 2024. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024 Il Consi e estensor