Cassation annuls traffic court sentence for omitting mandatory driver's license suspension or revocation under Art. 222 Road Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding Rosario Mirabella for failing to apply a mandatory administrative sanction. The Prosecutor argued that the trial court ignored Constitutional Court ruling no. 88/2019, which requires either suspending or revoking a driver's license for specific traffic offenses. The court ruled that because the offense was not aggravated, the judge was legally obligated to impose one of these two penalties, and the omission constituted a violation of the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 222, comma 2, cod. strada; Art. 590-bis, cod. pen.: The Constitutional Court ruling no. 88/2019 establishes that for the crime of serious road injuries, the judge must impose either a suspension or revocation of the driver's license as an accessory administrative sanction when no aggravating circumstances exist.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA; nel procedimento a carico di: MIRABELLA ROSARIO nato a BIANCAVILLA il 13/04/1991; avverso la sentenza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di RAVENNA; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ravenna ha applicato la pena su richiesta delle parti a Rosario Mirabella per la fattispecie di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 5, n. 3, cod. pen.
2. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso articolando un unico motivo. Si deduce la violazione dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), come emergente dall'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019, per non aver il Tribunale applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a quattro anni ovvero quella della revoca della patente di guida.
3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen. in quanto riguardante una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo delle parti (ex plurimis: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 - 01; Sez. 4, n. 41457 dell'08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01).
2. Occorre innanzitutto rilevare che Corte cost. n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis («Omicidio stradale») e 590-bis («Lesioni personali stradali gravi o gravissime») cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
3. Orbene, nella specie, il giudice di merito, come correttamente dedotto dal ricorrente, si è limitato a recepire l'accordo delle parti ex art. 444 cod. pen. senza disporre alcuna delle due sanzioni amministrative accessorie previste ai sensi dell'art. 222 cod. strada, come emergente dall'evidenziato intervento della Consulta, come obbligatorie ancorché alternative tra loro per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., non aggravato, come nella specie, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.
4. Ne consegue, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente ma all'esito di necessari apprezzamenti in fatto (per i principi governanti i quali si veda, ex plirimis, Sez. 4, n. 41457 dell'08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01), l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna, diversa person