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Sentenza — n. 42627/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal admissibility upheld when digital signature on lawyer's mandate satisfies authentication requirements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's order declaring the appeal inadmissible, ruling that the digital signature on the defense lawyer's mandate constituted valid authentication. The defense argued that the illegible handwritten signature failed to meet formal requirements for domicile election, while the prosecution maintained the defect rendered the appeal void. The Court held that electronic signatures via PEC implicitly satisfy authentication norms, ensuring the effective right of access to court without unnecessary formalism.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1 ter c.p.p.; Art. 161 comma 1 c.p.p.: The digital signature on a lawyer's mandate to appeal constitutes valid authentication of the domicile election, rendering the appeal admissible despite the absence of a handwritten signature.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility digital signature authentication domicile election validity effective access to court electronic procedural acts formalism avoidance PEC transmission rules frode elettorale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1 ter c.p.p.
Richiamando giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, si evidenzia che nel caso di imputato detenuto (anche) per altra causa, pur in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, si privilegia la consegna della notifica alla persona e che l'art. 581 comma 1 ter cod.
Art. 161 comma 1 c.p.p.
La Corte territoriale ha rilevato che "la nomina del difensore e mandato specifico ad impugnare in atti, in data 1/11/2023 e con firma illegibile, contiene l'elezione di domicilio priva delle formalità di cui all'art. 161, comma 1, cod.
Art. 6 § 1 CEDU
pen), in violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall'art. 6, § 1 della Convenzione (Corte EDU, sentenze del 9/06/2022, Xavier c.
Xavier c. Francia
Succi c. Italia
Francia, del 28/10/2021, Succi c. Italia e del 15/09/2016, Trevisanato c.
Trevisanato c. Italia
Italia e del 15/09/2016, Trevisanato c. Italia).8.
art. 2703 c.c
669383 - 01) ha chiarito che «nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 2075 del 19/01/2024
Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667
Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n.
Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398
1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n.
Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032
5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n.
Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219
25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190
10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n.
Cass., S.U., 7 novembre 2013, n. 25036
Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451
25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362
10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 15177/2021
9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata)».
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna, in data 2 maggio 2024, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, dell'8 dicembre 2023, con la quale Francesco Luigi Meroni è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione oltre la multa, per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. commesso in Bologna il 12 agosto 2019. 1.1. La Corte territoriale ha rilevato che "la nomina del difensore e mandato specifico ad impugnare in atti, in data 1/11/2023 e con firma illegibile, contiene l'elezione di domicilio priva delle formalità di cui all'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., in quanto non autenticata dal difensore". 2- Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione, articolandolo sotto due profili: 2.1. per un verso, la difesa rileva che Meroni è detenuto per altra causa, in esecuzione pena, condizione mantenuta per tutto il post-dibattimento, ossia dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e permane tutt'ora.

Richiamando giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, si evidenzia che nel caso di imputato detenuto (anche) per altra causa, pur in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, si privilegia la consegna della notifica alla persona e che l'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 lett. d), non opererebbe nel caso di imputato detenuto. 2.2. Per altro verso, si osserva che la Corte ha erroneamente ritenuto necessario il requisito della forma autenticata ai fini della validità della elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen..

L'imputato, tuttavia, non ha nominato il difensore di fiducia e contestualmente eletto domicilio ma ha conferito al difensore un mandato ad impugnare che non era neppure necessario dato che l'imputato era presente nel giudizio di primo grado. Ne consegue che la dichiarazione allegata all'atto di appello sottoscritta, contenente la dichiarazione-elezione di domicilio non era neppure richiesta.

3. Il P.G., in persona del sostituto Antonio Balsamo, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.2. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'atto di appello ritenendo che «la nomina del difensore e mandato specifico ad impugnare in atti, datata 1/11/2023 e con firma illeggibile, contiene l'elezione di domicilio priva delle formalità di cui all'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. in quanto non autenticata dal difensore» 3. E' in atti il mandato ad impugnare conferito in data 1 novembre 2023 dal Meroni al difensore di fiducia nel quale vi è contestuale elezione di domicilio firmata dal Meroni, recante la firma digitale del difensore che ha inviato detto atto via pec in data 8 dicembre 2023. E', parimenti in atti, il rapporto di verifica dell'Il dicembre 2023 che attesta la provenienza dell'atto e l'esito positivo della firma digitale.

4. Questa Corte di legittimità, Sez. 4 n. 29185 del 5/7/2024, Husovic, in parte motiva, ha ritenuto ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione, rilevando che gli atti contenenti l'elezione di domicilio (e il mandato a impugnare) erano stati depositati unitamente all'impugnazione. Sicché l'autenticazione della sottoscrizione è stata ritenuta dalla Suprema Corte implicita nella sottoscrizione digitale dell'atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo pec.

La pronuncia sopra richiamata ha, altresì, affermato che analogo principio era stato affermato con riguardo alla sottoscrizione di una richiesta di restituzione nel termine, proposta ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., che era stata dichiarata inammissibile perché depositata a mezzo PEC dal difensore della parte richiedente ed era stata sottoscritta dalla parte richiedente senza che la sottoscrizione fosse stata autenticata. Si è ritenuto, invero, che «La firma digitale del difensore apposta sull'istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria» potesse valere quale «autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso» (Sez. 6, n. 14882 del 13/03/2024, Tongiani, Rv. 286298 - 01).

5. A quando detto deve aggiungersi che, proprio con riferimento alla portata della firma digitale, questa Corte (Sez. 4 n. 22708 dell11/05/2023, Graziadio, Rv. 284657 - 01) nel pronunciarsi in tema di ammissibilità della impugnazione (riesame cautelare) mediante deposito telematico dell'atto ex art. 24, comma 6- sexies, lett. a, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modif., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha chiarito che non è causa di inammissibilità di un atto di gravame generato dalla scansione di un documento cartaceo sottoscritto con firma digitale del difensore.

A detta conclusione la Suprema Corte è pervenuta rilevando che il requisito degli indici di riconoscimento del mittente risulta soddisfatto mediante l'impiego della firma digitale in uno agli altri requisiti sulle modalità di trasmissione e di ricezione dell'atto di impugnazione che non attengono alle modalità di formazione del testo dell'atto da trasmettere. Sicché, l'autenticazione della sottoscrizione è stata ritenuta dalla Suprema Corte implicita nella sottoscrizione digitale dell'atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo PEC.

6. Da quanto sin qui detto discende che la firma digitale del difensore apposta sul mandato ad impugnare recante anche elezione di domicilio, sottoscritta dall'imputato ed inviata a mezzo PEC, opera quale autenticazione della sottoscrizione poiché indice sicuro di riconoscimento del difensore l'ha apposta non essendo necessaria la presenza fisica del difensore all'atto della sottoscrizione da parte dell'imputato. Sul punto la giurisprudenza di legittimità in materia civile, a Sezioni Unite (n. 2075 del 19/1/2024, Rv. 669383 - 01) ha chiarito che «nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come "autenticazione minore" (o "vera di firma")...che ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre:

Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata)». I principi sopra enunciati si pongono anche in linea con il principio in virtù del quale il diritto di accedere al processo deve essere concreto e effettivo, sicché le autorità interne devono evitare formalismi, nella specie la necessaria sottoscrizione manuale nonostante l'apposizione delle firma digitale, che conducano a un sostanziale diniego di giustizia, derivante dalla conseguente declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (ex art. 582 cod. proc. pen), in violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall'art. 6, § 1 della Convenzione (Corte EDU, sentenze del 9/06/2022, Xavier c.

Francia, del 28/10/2021, Succi c. Italia e del 15/09/2016, Trevisanato c. Italia).8. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti all