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Sentenza — n. 42616/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false income declaration and tax omission, upholding appellate court's decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Aurelio Calogero's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision, which had partially acquitted him of one count while confirming liability for false income declaration and tax omissions. The defense argued that the lower court improperly shifted the burden of proof regarding intent and failed to apply the principle of double jeopardy due to a prior dismissal. The court ruled that the appellate court correctly found intent based on evidence and properly distinguished the autonomous nature of the omitted counts from the main charge, rejecting the argument that habitual behavior was established.

Regesto Legislator

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Art. 47 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The burden of proving intent remains on the prosecution, and habitual behavior requires at least two crimes of the same kind, excluding those declared time-barred or absorbed.

Parole chiave

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false income declaration omitted tax communication burden of proof intent habitual behavior requirement principle ne bis in idem partial acquittal criminal appeal dismissal irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 47 cod. pen.
In primo luogo, nonostante le deduzioni difensive circa l'assenza di dolo in capo all'imputato e la sussistenza di sole leggerezza e negligenza nella determinazione del reddito, la Corte si sarebbe limitata a escludere la rilevanza dell'errore ex art. 47 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Inconferente è il profilo di doglianza che si appunta sull'apparato motivazionale sotteso alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., per l'assorbente considerazione di seguito esplicitata.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono plurimi profili di violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione.
D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 e in relazione all'art.
art. 47 cod. pen
In primo luogo, nonostante le deduzioni difensive circa l'assenza di dolo in capo all'imputato e la sussistenza di sole leggerezza e negligenza nella determinazione del reddito, la Corte si sarebbe limitata a escludere la rilevanza dell'errore ex art. 47 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
La Corte territoriale non avrebbe sussunto le fattispecie accertate nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. proc. pen
Rilevano a tal fine però, secondo principi ai quali la sentenza impugnata mostra implicitamente di conformarsi e con i quali il ricorrente sostanzialmente non si confronta, non solo le condanne irrevocabili ma anche, come nella specie, gli illeciti in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Il presupposto ostativo del comportamento abituale è integrato dalla sussistenza di almeno due reati della stessa indole oltre a quello sub iudice, come chiarito da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi
U, Tushaj), compresi quelli ritenuti in continuazione tra loro (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv.
Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone
283064 - 01), come le fattispecie di cui ai capi 2 e 3, e gli illeciti dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALOGERO AURELIO nato a GUALTIERI SICAMINO' il 26/06/1966 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa, che insiste per raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rimini ha condannato Aurelio Calogero, ex artt. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 e in relazione all'art. 79 del medesimo decreto, per aver, con riferimento a istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attestato falsamente le proprie condizioni reddituali relative al 2015, dichiarando un reddito sostanzialmente inesistente in luogo di quello effettivamente percepito, nella specie anche al di sopra della soglia di ammissibilità (capo 1), oltre che per due fattispecie di omessa comunicazione, dopo l'ammissione al beneficio, di variazioni reddituali rilevanti e relative agli anni d'imposta 2016 (capo 2) e 2017 (capo 3).

2. La Corte d'appello, con il provvedimento di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il reato di cui al capo 1, per decorso del termine di prescrizione, e ha confermato la responsabilità di Aurelio Calogero con riferimento ai capi 1 e 2 (con conseguente rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio in ragione del parziale proscioglimento).

3. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono plurimi profili di violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione. 3.1. In primo luogo, nonostante le deduzioni difensive circa l'assenza di dolo in capo all'imputato e la sussistenza di sole leggerezza e negligenza nella determinazione del reddito, la Corte si sarebbe limitata a escludere la rilevanza dell'errore ex art. 47 cod. pen. e, in luogo della prova del dolo incombente sull'accusa, avrebbe addossato in capo al prevenuto l'onere di provare la mera colpa. 3.2.

In secondo luogo, erroneamente sarebbe stata esclusa la violazione del principio ne bis in idem nonostante l'intervenuta archiviazione per particolare tenuità del fatto disposta con riferimento ad altra istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato ma comunque fondante, anch'essa, sulla falsa attestazione reddituale relativa all'anno d'imposta 2015. 3.3. La Corte territoriale non avrebbe sussunto le fattispecie accertate nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. errando nel ritenere integrata la causa ostativa dell'abitualità del comportamento, necessitante invece della sussistenza di almeno due reati della stessa indole oltre a quello sub iudice, oltre che per aver ritenuto il fatto non particolarmente tenue nonostante l'assenza di danno per l'erario, non essendo stata disposta liquidazione degli onorari in favore del difensore in forza dell'intervenuta revoca del beneficio. 3.4.

Quanto alla commisurazione giudiziale della pena, infine, il giudice di merito avrebbe ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche senza motivare sul punto, anche con riferimento al dedotto assorbimento delle due fattispecie di omessa comunicazione delle variazioni rilevanti di reddito (capi 2 e 3) nel reato di falsa attestazione delle condizioni reddituali (capo 1).

4. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. È manifestamente infondato il secondo profilo di doglianza, la cui trattazione è logicamente prioritaria rispetto agli altri profili. Non sussiste il lamentato bis in idem e non si versa in ipotesi di preclusione dell'azione penale per precedente archiviazione, diversamente da quanto prospettato in ricorso mediante l'esplicito riferimento a Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 - 01. La precedente archiviazione, per quanto emerge dalla sentenza impugnata e come dedotto dal ricorrente, ha avuto a oggetto una fattispecie di falsa attestazione reddituale inerente all'anno d'imposta 2015 ma differente da quella sub iudice, in quanto contenuta in un atto differente perché relativa a una differente istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Quanto innanzi vale tanto con riferimento alla falsa attestazione reddituale di cui al capo 1, dichiarata estinta dalla Corte d'appello per prescrizione, quanto, a fortiori, per le due fattispecie di omessa comunicazione delle variazioni rilevanti di reddito relative ai diversi anni d'imposta 2016 e 2017, costituenti autonomi reati rispetto alla fattispecie di falsa attestazione in quanto integrati non dalla detta fala attestazione bensì da omessa comunicazione.

3. Il profilo di censura che si appunta sulla ritenuta responsabilità per le fattispecie ascritte all'imputato è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno' in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, tra le più recenti).La Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, è lungi dall'aver invertito gli oneri probatori, addossando in capo all'imputato la prova dell'assenza di dolo per essere stata la condotta sorretta da mera colpa. Correttamente ripartiti i detti oneri, il giudice di merito, con motivazione con la quale il ricorrente non confronta il suo dire, ha invece ritenuto provato il dolo e considerata sfornita di prova la prospettazione difensiva circa pretesi errori del commercialista.

4. Inconferente è il profilo di doglianza che si appunta sull'apparato motivazionale sotteso alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., per l'assorbente considerazione di seguito esplicitata. Il presupposto ostativo del comportamento abituale è integrato dalla sussistenza di almeno due reati della stessa indole oltre a quello sub iudice, come chiarito da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01. Rilevano a tal fine però, secondo principi ai quali la sentenza impugnata mostra implicitamente di conformarsi e con i quali il ricorrente sostanzialmente non si confronta, non solo le condanne irrevocabili ma anche, come nella specie, gli illeciti in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. proc. pen. e quelli sottoposti alla cognizione dello stesso giudice (Sez.

U, Tushaj), compresi quelli ritenuti in continuazione tra loro (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01), come le fattispecie di cui ai capi 2 e 3, e gli illeciti dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 - 01), nella specie, quello di cui al capo 1.

5. Quanto innanzi evidenziato (al precedente paragrafo n.

2) circa l'autonomia dei reati di omessa comunicazione delle variazioni rilevanti dei redditi (capi 2 e 3) rispetto al reato di falsa attestazione reddituale (capo 1), con conseguente inconfigurabilità dell'assorbimento dei primi nel secondo (invece prospettato in ricorso), rende infine manifesta l'infondatezza dell'ultimo profilo di censura. Con esso, peraltro, il ricorrente non confronta il proprio dire con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale è difatti lungi dall'omettere di motivare in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, escludendole invece in considerazione delle deduzioni difensive e in ragione della ritenuta insussistenza di elementi positivamente apprezzabili, cui si aggiunge, quale elemento negativo, la condotta di vita anteatta dell'imputato, gravato da precedenti penali e ritenuto incline al delitto.

6. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e cond