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Sentenza — n. 42484/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23.4.2024, il Tribunale di Cassino, in sede di rinvio, in relazione a procedimento per il quale Alfredo Cavicchio era stato condannato per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., ha disposto "la confisca dei beni in sequestro", consistenti in attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini), a mezzo dei quali l'imputato aveva occupato arbitrariamente parte dell'arenile della riviera di Ponente di Gaeta.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 42484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1161 cod. nav., ha disposto "la confisca dei beni in sequestro", consistenti in attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini), a mezzo dei quali l'imputato aveva occupato arbitrariamente parte dell'arenile della riviera di Ponente di Gaeta.

Parole chiave

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inquinamento delle coste confisca di valori patrimoniali distrazione di valori patrimoniali sfruttamento dei mari confisca dei beni abuso di materiali

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVICCHIO ALFREDO nato a GAETA il 01/02/1938 avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG -4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23.4.2024, il Tribunale di Cassino, in sede di rinvio, in relazione a procedimento per il quale Alfredo Cavicchio era stato condannato per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., ha disposto "la confisca dei beni in sequestro", consistenti in attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini), a mezzo dei quali l'imputato aveva occupato arbitrariamente parte dell'arenile della riviera di Ponente di Gaeta.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale esplicitato le ragioni per cui si rendesse necessaria la confisca dei beni in rapporto alla loro pericolosità, nonostante l'evidente facoltatività della relativa confisca; con il terzo motivo, deduce l'abnormità del provvedimento di confisca, atteso che l'attrezzatura balneare era stata sottoposta a sequestro (non preventivo ma) probatorio e che il PM, con provvedimento del 22.7.2019, ne aveva già disposto il dissequestro, in epoca antecedente la data di emissione della prima sentenza del 12.5.2021.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. I primi due motivi sono manifestamente infondati, in quanto — contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente — la motivazione del Tribunale offre una esplicita e non illogica motivazione in ordine allo stretto rapporto di connessione esistente fra i beni oggetto di sequestro e la commissione del reato, in maniera tale da contenere un evidente giudizio di pericolosità connesso alla possibilità che l'imputato possa reiterare il reato qualora mantenga la disponibilità delle attrezzature in questione, tipicamente destinate all'occupazione della spiaggia (trattasi di ombrelloni e lettini). 4.2.

Quanto al terzo motivo, è appena il caso di rilevare che la censura è nuova — e quindi inammissibile — rispetto a quanto già prospettato nel primo ricorso per cassazione; in ogni caso, il rilievo non inciderebbe sul provvedimento di confisca, che può essere emesso anche in assenza di un provvedimento di sequestro. Invero, la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Rv. 255113 - 01).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor