Sentenza — n. 41985/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Torino, con sentenza predibattimentale del 5.3.2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vlada Velardi in ordine al delitto di furto di energia elettrica a lei ascritto, per mancanza di querela. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge, per avere il giudicante affermato che l'energia elettrica non può essere considerata bene destinato a pubblico servizio, qualora la stessa diventi oggetto di una fornitura privatistica; in ogni caso, rileva che erroneamente il giudicante ha ritenuto, nel caso, non contestata l'aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen. di sottrazione di energia elettrica destinata a pubblico servizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, pur essendo indicato nel capo di imputazione il riferimento normativo dell'art. 625, n. 7, cod. pen., si deve riconoscere che nella descrizione in fatto è contestato tutt'altro, vale a dire: "la manomissione del contatore dell'energia elettrica di proprietà di Jevremovic Vesna (...) Con l'aggravante di aver commesso il furto sottraendo energia elettrica a soggetti privati".
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: VELARDI VLADA nato a TORINO il 30/08/1982 avverso la sentenza del 05/03/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza predibattimentale del 5.3.2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vlada Velardi in ordine al delitto di furto di energia elettrica a lei ascritto, per mancanza di querela.
2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge, per avere il giudicante affermato che l'energia elettrica non può essere considerata bene destinato a pubblico servizio, qualora la stessa diventi oggetto di una fornitura privatistica; in ogni caso, rileva che erroneamente il giudicante ha ritenuto, nel caso, non contestata l'aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen. di sottrazione di energia elettrica destinata a pubblico servizio.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente — e al di là delle considerazioni del Tribunale in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cosa destinata a pubblico servizio a riguardo dell'energia elettrica — si deve ritenere fondato il rilievo del Tribunale secondo cui, nella specie, la pubblica accusa ha omesso di contestare la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio dell'energia elettrica oggetto di furto.
3. Invero, pur essendo indicato nel capo di imputazione il riferimento normativo dell'art. 625, n. 7, cod. pen., si deve riconoscere che nella descrizione in fatto è contestato tutt'altro, vale a dire: "la manomissione del contatore dell'energia elettrica di proprietà di Jevremovic Vesna (...) Con l'aggravante di aver commesso il furto sottraendo energia elettrica a soggetti privati".
4. Al di là della sgrammaticatura, derivante dall'inesistenza di una aggravante concernente la sottrazione di energia elettrica a privati, la contestazione mossa è proprio quella di sottrazione di energia elettrica a un privato, sicché la mera indicazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen. appare assolutamente distonica. A ciò consegue la legittima argomentazione del Tribunale, secondo cui la specificazione dell'aggravante in tali termini è radicalmente opposta al concetto di destinazione a pubblico servizio, cosicché una simile descrizione in fatto appare inidonea a consentire una compiuta risposta difensiva dell'imputato rispetto all'invocata aggravante, presentando insuperabili profili di incompatibilità con la indicazione normativa; peraltro, la distonia è tale che potrebbe essere frutto di un mero errore materiale, visto che in fatto viene contestata la manomissione del contatore, vale a dire la violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen.
5. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consi re