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Sentenza — n. 41713/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding cumulative suspension of license duration for multiple traffic offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the correct calculation of the cumulative suspension period for multiple traffic violations. The appellant argued for a reduced duration, but the Court held that the judge must sum the suspension periods for each distinct offense. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded due to its conflict with established case law and statutory norms.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 8 I. 689/81: When a criminal judgment imposes multiple traffic offenses requiring administrative license suspension, the judge must calculate the total duration by summing the periods for each violation, excluding the application of rules limiting excessive penalties for criminal fines.

Parole chiave

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cumulative suspension period administrative penalty traffic code violations cassation inadmissibility license suspension duration infrazione al codice della strada abbandono del procedimento per infrazione stradale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Zaraq Abderrahim ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod.
Art. 8 I. 689/81
285/1992, dolendosi della erronea determinazione della durata della sanzione ac- cessoria della sospensione della patente, stabilita in 2 anni e 6 mesi, senza appli- cazione la continuazione ex art. 8 I. 689/81.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma del! art. 616 cod.
Art. 81 cod. pen.
689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr.
art. 444 cod. proc. pen
Zaraq Abderrahim ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
279349: "E' ammissibile il ricorso per cassa- zione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019
Il ricorso, che è ammissibile, in quanto concerne la sanzione amministrativa accessoria, non oggetto del negozio processuale (di recente, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep.
Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021
ex multis Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv.
Sez. 4, n. 36944 del 18/09/2024
Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016
Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv.
Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZARAQ ABDERRAHIM nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Zaraq Abderrahim ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 23/04/2024 con la quale il Tribunale di Brescia ha ap- plicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992, dolendosi della erronea determinazione della durata della sanzione ac- cessoria della sospensione della patente, stabilita in 2 anni e 6 mesi, senza appli- cazione la continuazione ex art. 8 I. 689/81.

2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

3. Il ricorso, che è ammissibile, in quanto concerne la sanzione amministrativa accessoria, non oggetto del negozio processuale (di recente, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349: "E' ammissibile il ricorso per cassa- zione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteg- giamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative"), è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati er- meneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurispru- denza di legittimità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di cir- colazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione deda sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata com- plessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544 - 01, conf.

Sez. 4 n. 36944 del 18/09/2024, Faleh, non mass.). Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704 - 01 aveva già chiarito in precedenza che in tali casi il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, c:he delle discipline tipica- mente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (come nel caso dell'art. 81 cod. pen.).

E ancor pr;ma Sez. 3, Sentenza n. 42993 del 13/10/2010 Guizzo, Rv. 248667 - 01 aveva affermato che deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l'applicazione della disci- plina di cui all'art. 81 cod. pen., nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal cod. stradale e commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma del! art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle