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Sentenza — n. 41414/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for omitting statutory one-third reduction for abbreviated trial procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's sentence regarding Antonio Selva, who was convicted of the crime specified in Article 589 bis of the Penal Code. The appellant argued that the appellate court failed to apply the mandatory one-third reduction in punishment required by Article 442, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure due to the choice of the abbreviated trial. The court ruled that this reduction is automatic and non-discretionary, ordering the final sentence to be recalculated at five months and ten days of imprisonment.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.: The reduction in punishment for the choice of the abbreviated trial procedure is mandatory and non-discretionary, requiring automatic application by the appellate court.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure mandatory punishment reduction Code of Criminal Procedure appellate court error non-discretionary application riduzione della pena sentenza penale assassinio

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Antonio Selva propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rideterminato la pena senza calcolare l'ulteriore diminuzione di un terzo prevista dalla disposizione che si assume violata.
Art. 589 bis, comma 7, cod. pen.
La Corte territoriale ha così determinato la pena: pena base anni tre di reclusione, ridotta della metà ex art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ridotta a un anno di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e ridotta di un ulteriore terzo ex art.
Art. 62 n.6 cod. pen.
pen., ridotta a un anno di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e ridotta di un ulteriore terzo ex art. 62 n.6 cod. pen. fino alla pena finale di mesi otto di reclusione.
Art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
nella misura di un terzo, può essere applicata da questa Corte, non comportando alcuna valutazione discrezionale, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
art. 589 bis cod. pen
e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, con conferma nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, con sentenza del 6 marzo 2023 aveva dichiarato Selva Antonio responsabile del delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SELVA ANTONIO nato a ROMA il 03/06/1949 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

.1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, con conferma nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, con sentenza del 6 marzo 2023 aveva dichiarato Selva Antonio responsabile del delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso in Roma il 25 novembre 2021 condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre alla sanzione amministrativa accessoria.

2. Antonio Selva propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rideterminato la pena senza calcolare l'ulteriore diminuzione di un terzo prevista dalla disposizione che si assume violata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

4. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha così determinato la pena: pena base anni tre di reclusione, ridotta della metà ex art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ridotta a un anno di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e ridotta di un ulteriore terzo ex art. 62 n.6 cod. pen. fino alla pena finale di mesi otto di reclusione. Risulta, pertanto, omessa l'ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato.

5. Ferme restando le statuizioni ulteriori, non incise dalla presente pronuncia, la diminuzione della pena della reclusione prevista per il delitto, conseguente alla scelta del rito abbreviato prevista dall'art.442, comma 2, cod. proc. pen. nella misura di un terzo, può essere applicata da questa Corte, non comportando alcuna valutazione discrezionale, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminandb la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I