Cassation court dismisses appeal for failure to submit domicile election simultaneously with appeal under transitional procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Maria Colombo against a Milan appellate court order declaring the appeal inadmissible. The appellant argued that a domicile election submitted via PEC after the appeal assignment but before citation notification should have cured the defect. The court held that under the transitional rules applicable at the time of filing, the domicile election must be deposited simultaneously with the appeal, and a subsequent deposit cannot validate the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma iter cod.proc.pen.; Art. 33 comma 1 lett.d) d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150; Art. 2 comma 1 lett.o) L. 9 agosto 2024 n.114: The principle of tempus regit actum applies to procedural rules abrogated after the filing of an appeal, requiring simultaneous deposit of the domicile election to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLOMBO PIA MARIA nato a ZURIGO( SVIZZERA) il 06/09/1985 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Pia Maria Colombo avverso la sentenza emessa il 27/11/2023 dal Tribunale di Milano e con la quale la suddetta imputata era stata condannata per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625, n.7, cod.pen.. La Corte territoriale ha osservato che l'art. 581, comma iter, cod.proc.pen. (applicabile a tutte le impugnazioni proposte in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150) prevedeva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione medesima, il deposito contestuale dell'elezione di domicilio, incombente nel caso in esame non adempiuto; giungendo quindi alla conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Pia Maria Colombo, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di norme processuali in relazione all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. e in riferimento agli artt. 581, comma iter e 591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.. Ha premesso che la dichiarazione di domicilio non era effettivamente stata presentata unitamente all'appello, ma che la stessa era stata depositata a mezzo PEC il 17/05/2024 successivamente all'assegnazione dell'impugnazione alla terza sezione della Corte d'appello di Milano; che, conseguentemente, al momento della notifica. del decreto di citazione era stata depositata una nuova elezione di domicilio, da ritenersi idonea ai sensi dell'art.581, comma iter, cod.proc.pen., che la imponeva "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"; deducendo, quindi, che - così come doveva ritenersi valida un'eventuale modifica successiva all'impugnazione dell'elezione di domicilio - avrebbe dovuto comunque considerarsi valida un'elezione operata ex novo dopo la presentazione dell'appello ma prima della notifica della citazione.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale - richiamando l'abrogazione dell'art.581ter cod.proc.pen. intervenuta per effetto della I. 9 agosto 2024, n.114 - ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.
2. In ordine al quadro normativo di riferimento, va premesso che l'art.581ter cod.proc.pen. - ai sensi del quale «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» - è stato inserito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile (ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art.89, comma 3) alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto.
Successivamente, per effetto dell'art.2, comma 1, lett.o), della I. 9 agosto 2024, n.114 (pubblicata nella G.U. n.187 del 10 agosto 2024), la disposizione suddetta è stata abrogata. In assenza di disciplina transitoria e stante la natura processuale della predetta disposizione, ne consegue che si applica il principio in base al quale tempus regit actum, per effetto del quale l'applicazione della norma sopravvenuta alle fattispecie anteriori alla riforma non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez.
U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271207; Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Padovan, Rv. 286112). Pertanto, attesa l'epoca di presentazione dell'appello (05/04/2024), si applica alla fattispecie in esame l'abrogato testo dell'art.581, comma iter, cod.proc.pen., inserito dal d.lgs. n.150 del 2022.
3. Ciò posto, risulta pacifico che - nel caso di specie - l'elezione di domicilio finalizzata alla presentazione dell'atto di impugnazione non sia stata depositata contestualmente all'appello perfezionandosi quindi la già prevista causa di inammissibilità dell'impugnazione. A tale proposito, difatti, la giurisprudenza di questa Corte successiva all'entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. n.150 del 2022 deve ritenersi assolutamente concorde nell'affermazione in base alla quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art.581,.comma iter, cod.proc.pen. (così come quella richiesta nella fattispecie regolata dall'art.581, comma lquater), dovesse essere necessariamente depositata contestualmente all'atto di impugnazione, sicché la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determinava comunque l'inammissibilità del gravame (per l'affermazione del principio, riferito a entrambe le suddette disposizioni 2 processuali, cfr.
Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, Pasquale, Rv. 286088; Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, Cappiello, Rv. 286357). 3 Ne consegue che non può attribuirsi alcuna efficacia sanante al successivo deposito dell'elezione medesima, avvenuto alla data del 17/05/2024.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il