Cassation annuls drug trafficking conviction for GJUZI Gentian due to insufficient identification evidence while dismissing other appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals of STAFA Fatjan, BEU Bledar, and others inadmissible, while annulling the conviction of GJUZI Gentian. The court found that the lower court failed to provide sufficient logical reasoning to identify GJUZI Gentian as the specific drug user named 'Gentian' in intercepted dialogues, noting only a familial link and a common name without excluding mere coincidence. Consequently, the conviction against Gentian was overturned and remanded for retrial, whereas the other defendants' appeals were rejected for lacking merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court must provide sufficient logical reasoning to identify a specific individual involved in criminal acts; a conviction based solely on a common name and familial relationship without excluding mere coincidence constitutes a violation of the duty to motivate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: STAFA FATJAN nato il 31/01/1986 HARIZI ADRIATIK nato il 02/02/1984 PRIFT ERVIS nato il 20/07/1985 TAFA EDUARD nato il 27/01/1985 BEU BLEDAR nato il 25/06/1984 GJUZI GENTIAN nato il 12/11/1986 REKA HAMZA nato il 20/02/1957 TUDA SHKELQIM nato il 01/01/1966 DOMI ENKELEJD nato il 31/03/1988 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di STAFA FATJAN, TAFA ARDJAN, GJUZI GENTIAN, REKA HAMZA, DOMI ENKELEJD e il rigetto dei ricorsi di HARIZI ADRIATIK, BEU BLEDAR e TUDA SHKELQIM; udito l'avv.
Gianfranco Brancato del foro di Bergamo, anche per delega orale dell'avv. Francesco Piero Cerruto del foro di Prato, per BEU Bledar, il quale, illustrati nei dettagli i motivi, ha insistito per l'accoglimento, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito lo stesso difensore, in qualità di sostituto processuale per delega orale dell'avv. Michele Olivati del foro di Bergamo per HRIZI Adriatik, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Il difensore di STAFA Fatjan e DOMI Enkelejd, con unico atto, quelli di BEU Bledar con il medesimo atto e TUDA Shkelqim con il medesimo atto, nonché i difensori di HARIZI Adriatik, PRIFT Ervis, TAFA Eduard, GJUZI Gentian e REKA Hamza, con i rispettivi atti, hanno proposto ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di quella città di condanna dei predetti per più reati in materia di stupefacenti.
In particolare, esclusa dal primo giudice l'ipotesi associativa contestata al capo 1) in relazione all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, ad esito di rito abbreviato, STAFA era stato condannato per il reato di cui al capo 2a) dell'imputazione [importazione dall'Olanda di un ingente quantitativo di cocaina, con l'aggravante della transnazionalità, esclusa quella del nesso teleologico (in Toscana e in Verona, marzo 2009)]; DOMI e REKA erano stati condannati per quello di cui al capo 2m) dell'imputazione [in concorso con MOKU Ervis, non ricorrente, in relazione alla detenzione e al trasporto di un chilogrammo di eroina, con l'aggravante della transnazionalità, esclusa quella del nesso teleologico (in Ghedi e Darfo Boario Terme, il 14/9/2009)];
BEU era stato condannato per i reati di cui ai capi 2f), 2g) e 2h) dell'imputazione [rispettivamente detenzione e trasporto di Kg. 0,450 e di Kg. 0,575 di cocaina, escluse le aggravanti della transnazionalità e del nesso teleologico (in Pisa il 1/8/2009 e in Padova il 23/9/2009) e detenzione di kg. 1.150 di cocaina, escluse le aggravanti del nesso teleologico e della ingente quantità (tra Olanda e Toscana, carico bloccato in transito il 24/9/2009)]; TUDA per il reato di cui al capo 2a) dell'imputazione di cui si è detto; HARIZI e PRIFT erano stati condannati per il reato di cui al capo 2h) dell'imputazione di cui si è detto;
TAFA Eduard era stato condannato per il reato di cui al capo 21) dell'imputazione [detenzione di kg. 2.200 di eroina, escluse le aggravanti (tra Albania e Toscana, carico bloccato in transito il 3/7/2010)]; e GJUZI per il reato di cui al capo 2f) dell'imputazione di cui si é detto. Quanto al capo 2a), contestato ai ricorrenti STAFA e TUDA, la Corte del gravame ha richiamato la sentenza appellata: trattasi di vicenda che aveva preso le mosse il 13/3/2009. Le intercettazioni avviate avevano consentito di accertare che la importazione di cocaina era stata organizzata da tale "RUMI", definito vero e proprio "regista" dell'operazione, mediante il corriere DOMI Elton, tratto in arresto con il carico, scelto dallo stesso STAFA, come da questi comunicato al RUMI; il carico era destinato a META Leonard ed era detenuto dal TUDA.
La prova dell'operazione è stata ricavata, dunque, dalle intercettazioni (il cui contenuto è riportato nella sentenza appellata per ampi stralci ritenuti maggiormente eloquenti quanto alla natura degli affari trattati). Il primo giudice aveva ritenuto, sulla scorta del significato attribuito a quei dialoghi, il certo coinvolgimento di tali soggetti in quella vicenda, escludendo una lettura alternativa delle conversazioni e ritenendo certa la identificazione dei conversanti: l'utenza del META era stata intercettata a lungo e, infine, sequestrata;quella di STAFA ("Eri") era risultata in contatto con la sua fidanzata (che, arrestata insieme al predetto il 5/4/2009 a Udine, aveva chiamato in causa STAFA per i viaggi in Olanda finalizzati alla consegna del denaro a terzi);
TUDA era stato identificato a seguito di controllo eseguito il 18/2/2009 a Brescia; l'unica incertezza aveva riguardato l'identificazione di "RUMI" con DAKO Alexander. La compiuta identificazione è stata condivisa dalla Corte territoriale che ha rilevato come le censure difensive nell'interesse dello STAFA fossero generiche, ad ogni buon conto osservando che la sua voce era stata riconosciuta dalle forze dell'ordine, siccome intercettato in altro procedimento e che l'imputato era stato tratto in arresto con un carico di cocaina di otto chilogrammi proprio all'esito del monitoraggio operato attraverso attività di captazione.
Quanto al TUDA, invece, la Corte ha osservato che la difesa non aveva introdotto argomenti contro la sua identificazione nello "zio", come era emerso dalle intercettazioni, identificazione che, in ogni caso, era derivata anche dalla sequenza delle telefonate che lo avevano direttamente coinvolto e indicato quale custode della droga, quanto al linguaggio utilizzato avendo ritenuto che il riferimento a "roba" o "fotocopia" non potesse essere altrimenti interpretato, soprattutto tenuto conto del riscontro costituito dal sequestro della sostanza al DOMI.
Quanto al capo 2f), contestato a BEU e a GJUZI, invece, esso era culminato in un altro sequestro di cocaina del 31/7/2009, già detenuta dagli imputati; la fornitura era stata attribuita a TAFA Ardjan, ritenuto in diretto contatto con i fornitori albanesi stanziati in Olanda. Anche in questo caso, la prova era stata tratta dalle intercettazioni telefoniche che, secondo la prospettazione accusatoria, avevano coinvolto i due imputati sino all'arresto di PRENI e DEDEJ Gentian. Il BEU era stato identificato durante un controllo di polizia del 5/6/2009; il GJUZI, invece, solo successivamente, attraverso un riferimento operato in una conversazione del 26/11/2009, nella quale "Ardjan" aveva detto all'interlocutore che un suo cugino era stato arrestato per altra causa il giorno precedente (la PG avendo poi verificato l'avvenuto arresto di G3UZI proprio in quella data).
La Corte, rispondendo alle censure difensive, ha rilevato che l'utenza telefonica era riconducibile ad entrambi gli imputati, come ricavabile anche dal contenuto delle stesse intercettazioni, senza che fosse possibile, come prospettato dalle difese, ravvisare incertezza sul punto, tenuto anche conto dell'attività di osservazione posta in essere dalla PG (che aveva registrato, infatti, l'incontro di colui che era stato ritenuto GJUZI con PRENI, prima che quest'ultimo fosse arrestato con lo stupefacente). La Corte d'appello ha poi dato atto che il capo 2g) non aveva costituito oggetto di gravame da parte della difesa di BEU, l'aggravante della transnazionalità essendo già stata esclusa dal primo giudice.
Il capo 2h), invece, è stato contestato a HARIZI e al citato BEU (oltre che al PRIFT), ritenuti tutti destinatari di un carico di cocaina (Kg. 1.150) trasportato da ABRAY Abdelkrim (Karim), soprannominato "lo zingaro" e proveniente dall'Olanda. Anche in questo caso, le prove sono state tratte dal contenuto delle intercettazioni e, a tal proposito, la Corte territoriale ha ritenuto errata l'affermazione difensiva secondo la quale il BEU sarebbe stato coinvolto in un unico dialogo, valorizzando soprattutto la telefonata tra costui e PRIFT, nel corso della quale il secondo aveva ragguagliato il primo sul recupero dell'auto lasciata in Austria, i due avendo discusso anche del taglio della droga.
Quanto, poi, all'imputato HARIZI, la Corte ha escluso ogni traccia di ambiguità nelle prove acquisite, la forte attenzione espressa sul viaggio del Karim non potendo che essere letta alla luce dell'interesse per il relativo carico di droga che costui trasportava sul mezzo guastatosi in Austria. E sarà proprio HARIZI a recarsi a prelevare Karim alla stazione di Verona e a informarne il PRIFTI. Il capo 21), contestato a TAFA Eduard, riguarda, invece, il trasporto in Italia, su ordine, tra gli altri, dell'imputato, di un carico di eroina, sequestrato il 3/7/2010 a Bari, in transito dall'Albania verso la Toscana.
Anche in questo caso, la identificazione, contestata dalla difesa, è stata ritenuta certa grazie al riferimento proprio al suo nome, ' quanto alla telefonata con la quale 'era stato preso un appuntamento con l'avvocato avendo i giudici rilevato che la stessa non era stata utilizzata in chiave probatoria, rafforzando semmai la compiuta identificazione anche aliunde conseguita. Infine, quanto al capo 2m), contestato a DOMI Enkelejd e a REKA Hamza, si tratta della fornitura di un chilogrammo di eroina, da parte del DOMI a MOKU Ervis. La Corte ha disatteso le censure difensive nell'interesse del DOMI, rilevando che la difesa non aveva introdotto alcun elemento per accedere a una lettura alternativa del contenuto criptico dei dialoghi (nei quali si era parlato di "macchina" e "mezza moto", intese quali riferimenti alle quantità - un chilo e mezzo, cioè - di sostanza), evidenziando l'illogicità di un riferimento a una "mezza moto" ove intesa nel senso letterale, avuto anche riguardo alla consuetudine acquisita con tali termini, nel corso delle indagini, dagli stessi inquirenti, ricorrendo i conversanti all'utilizzo di alcune marche di autovetture per indicare specifici tipi di stupefacente (solitamente abbinandosi il marchio FIAT per l'eroina, quello BMW o MERCEDES per la cocaina), il che ha giustificato, altresì, l'esclusione di una ipotesi riconducibile all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Quanto, poi, all'aggravante della transnazionalità, che interessa i ricorrenti STAFA, HARIZI, BEU e TUDA, la stessa era stata riconosciuta dal primo giudice in relazione ai soli casi nei quali era dimostrata la conoscenza, in capo al singolo imputato, del percorso dello stupefacente attraverso più Stati, nel senso che la pianificazione di esso era avvenuta in uno Stato diverso. La Corte, dal canto suo, ha rigettato le relative doglianze, osservando che, a tal fine, non é necessaria l'esistenza di una vera e propria associazione, ma sufficiente un gruppo criminale organizzato, affermando che la conoscenza in capo a STAFA della provenienza della droga dall'Olanda era confermata dai contatti con "RUMI" (cioè il regista dell'intera operazione), il quale si era avvalso di collaboratori, come era emerso dalle indagini e come non poteva, dunque, esser sfuggito ai suoi interlocutori.
Allo stesso modo, per TUDA, i giudici d'appello hanno valorizzato il ruolo di custode della droga, considerato di primaria importanza nell'economia dell'intera operazione, avuto altresì riguardo al suo compito di collettore del denaro da far giungere, attraverso altri corrieri, in Olanda per nuovi approvvigionamenti. Quanto agli altri imputati, poi, la Corte ha ritenuto l'evidenza della conoscenza della provenienza della droga dall'Olanda, quanto al capo 2h), avuto riguardo al tragitto del corriere e alle vicissitudini da questi avute con l'auto, fermatasi in Austria e al ruolo di costoro nello smistamento della droga proveniente dall'estero.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi le difese degli imputati. In particolare, il difensore di DOMI e STAFA ha formulato due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, anche con riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione quanto alla valutazione degli elementi ricavati dalle intercettazioni telefoniche, rilevando la necessità di un maggiore rigore motivazionale, trattandosi di c.d. "droga parlata", anche quanto al tipo di droga trattata. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi in relazione alla mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il difensore di HARIZI ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'aggravante della transnazionalità, con riferimento al capo 2h), rilevando la genericità della risposta della Corte territoriale alla doglianza veicolata con il gravame, con specifico riguardo all'asserito difetto di prova dell'esistenza di un gruppo stabile. Anche il difensore di PRIFT ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della transnazionalità, rilevando che l'art. 4 della legge 146/2006 avrebbe superficialmente recepito la Risoluzione ONU n. 55/2000 e che la Corte d'appello avrebbe taciuto in ordine a tale rilevata contraddizione.
L'aggravante di che trattasi ha formato oggetto anche dell'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato BEU e del secondo motivo del ricorso formulato nell'interesse dell'imputato TUDA. La difesa del primo, in particolare, ha dedotto vizio della motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale, richiamando l'appello e rilevando che, a fronte delle argomentazioni ivi svolte, la Corte del gravame avrebbe fornito solo una generica risposta, senza motivare in ordine alla esistenza di un gruppo organizzato, ancor più difficile da configurare una volta venuta meno la contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990: secondo il deducente, al di fuori di un contesto associativo, la commissione di un reato da parte di più persone presupporrebbe l'individuazione del contributo materiale del BEU e l'esistenza di un gruppo organizzato, oltre al raccordo tra questo e l'imputato.
La Corte di merito, quanto al primo punto, non avrebbe considerato che non vi era stato alcun contatto tra BEU e il presunto fornitore all'estero; quanto al secondo, non avrebbe spiegato la differenza tra il concorso di persone e il gruppo organizzato, gli elementi costitutivi del quale non avrebbe neppure indicato (certa stabilità dei rapporti, minimo di organizzazione, non estemporaneità o occasionalità). La difesa del TUDA, invece, ha formulato due motivi, deducendo, con il primo, violazione di legge e vizio della motivazione, quanto all'affermazione della penale responsabilità, rilevando il difetto di idonea prova del suo coinvolgimento, i giudici del merito avendo richiamato un'unica telefonata che dovrebbe dimostrare il suo collegamento con la vicenda.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio motivazionale con riferimento all'aggravante della transnazionalità, osservando come, con il gravame, si fosse rilevata la mancanza di prova dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato all'estero, richiamando il diritto vivente e rilevando come la risposta della Corte sia con esso incoerente, difettando argomentazioni congruenti rispetto al fine giustificativo della motivazione. Il difensore di TAFA Eduart ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza della legge processuale penale (anche con riferimento all'art. 192, comma 2 e all'art. 103, comma 5, stesso codice), erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133, cod. pen. e vizio motivazionale, rilevando il divieto assoluto di utilizzabilità di qualsiasi informazione derivante dalle comunicazioni tra difensore e suo assistito e contestando il diniego delle generiche, avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti e all'assenza di altri comportamenti antigiuridici da parte del TU DA.
Lo stesso difensore, con separato atto, ha proposto ricorso anche per GJUZI, deducendo i vizi di cui all'art. 606 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., vizio della motivazione e inosservanza della legge processuale penale (anche con riferimento all'art. 192, comma 2, stesso codice), oltre a erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133, cod. pen. Secondo il difensore, sarebbe stata la stessa Corte fiorentina ad ammettere che l'utenza era in uso a due soggetti, avendo però affermato apoditticamente che uno dei due era l'imputato, essendo emerso che, in un'occasione, l'utilizzatore BEU aveva passato il telefono al GJUZI, la cui identificazione non sarebbe certa come ritenuto dallo stesso Tribunale della libertà, avendo i giudici del merito dato rilievo a quella che, in definitiva, risulterebbe una mera omonimia.
Infine, ha censurato il diniego delle generiche, non avendo la Corte considerato la condotta ineccepibile tenuta dall'imputato a far data dai risalenti fatti per cui è processo. Infine, la difesa dell'imputato REKA ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla lettura del compendio probatorio (intercettazioni) e alla risposta alle doglianze veicolate con il gravame. Il difensore ha rilevato che architrave dell'impianto accusatorio nei confronti del proprio assistito sarebbe costituito da alcuni dialoghi, il cui contenuto, tratto dai relativi brogliacci, ha riportato parzialmente nel ricorso, osservando come, nell'appello, se ne fosse contestata la lettura e, nonostante ciò, la Corte d'appello aveva liquidato l'interpretazione alternativa proposta a difesa con poche battute, dando rilievo alla conversazione n. 469.
3. All'udienza fissata per la discussione orale, il collegio, ritenuto il legittimo impedimento dell'avv. Giovanni Giovannelli, difensore del ricorrente PRIFT Ervis, ha disposto la separazione del procedimento nei confronti di costui, mandando alla cancelleria per i relativi adempimenti. Considerato in diritto 1. Sono inammissibili i ricorsi degli imputati STAFA, HARIZI, TAFA Eduard (nominativo erroneamente riportato nella intestazione della sentenza d'appello, errore, tuttavia, non emendabile in questa sede, per mancata instaurazione del relativo rapporto processuale, stante la inammissibilità del ricorso), BEU, REKA, TUDA e DOMI; la Sentenza deve, invece; essere annullata nei confronti dell'imputato GJUZI Gentian.
2. Vanno affrontate, in via preliminare, le questioni comuni a più posizioni, per precisare le coordinate in diritto all'interno delle quali va condotto il presente esame. In primo luogo, deve chiarirsi che il difetto di motivazione, agitato quale causa di nullità della sentenza appellata da più difese e riproposto in questa sede sub specie difetto di adeguato scrutinio di doglianze rassegnate al vaglio del giudice del gravame, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico.
Pertanto, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, pure implicito (sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096-01; sez. 2, n. 38818 del 7/6/2019, M.,Rv. 277091-01). La nullità della sentenza prevista dall'art. 125, cod. proc. pen., infatti, ricorre nel solo caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente (sez. 3, n. 36388 del 7/7/2016, Buccafumi, Rv. 267762-01; n. 22293 del 18/2/2010, Salomone, Rv. 247462-01). 2.1.
Sotto altro profilo, deve ribadirsi quanto già precisato dal diritto vivente in tema di ricorso per cassazione: è, infatti, inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027-04).Poiché il tenore di alcuni motivi sembra evocare un "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, va poi precisato, in termini peraltro coerenti con quanto già sopra precisato, che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (sez. 1 n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). 2.2.
Tali premesse in diritto vanno ulteriormente arricchite dal richiamo ad altri principi, valevoli ai fini della presente disamina, primo fra tutti quello, altrettanto consolidato, secondo il quale, in caso di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).
Ne consegue l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Inoltre, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), non potendo questo giudice sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 2.3.
Inoltre, poiché gran parte delle doglianze difensive attaccano proprio la lettura del compendio probatorio esaminato dai giudici del merito, prevalentemente rappresentato da intercettazioni, rispetto ad esse, va pure ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche ove criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Tali interpretazione e valutazione costituiscono per l'appunto questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).
3. Alla luce di tali premesse, deve affermarsi la manifesta infondatezza del primo motivo, articolato nell'interesse di STAFA e DOMI, del motivo unico (parte relativa alla affermazione della penale responsabilità), articolato con il ricorso proposto nell'interesse di TAFA, del motivo unico articolato nell'interesse di REKA e del primo motivo articolato nell'interesse di TUDA. Quanto a STAFA, è sufficiente un richiamo alla premessa operata ai §§2 e ss.: la difesa ha evocato il principio del ragionevole dubbio in relazione alla lettura, congruamente e conformemente giustificata dai giudici dei due gradi di merito, del compendio intercettativo. 'Dalla sentenza impugnata si ricava, contrariamente agli assunti difensivi, la risposta ai dubbi sollevati con il gravame, sia con riferimento alla compiuta identificazione degli imputati, quali conversanti nei dialoghi captati, che avuto riguardo al contenuto criptico degli stessi, il ruolo dello STAFA nell'operazione di cui al capo 2a) essendo stato ricondotto alla individuazione del corriere poi tratto in arresto, quanto alla sua identificazione, avendo la Corte valorizzato il riconoscimento vocale da parte degli operanti (conoscenza acquisita anche in altri ambiti processuali), ma anche il fatto che proprio STAFA era stato arrestato con un carico di cocaina [reato di cui al capo 2c) per il quale si è proceduto a carico dei correi], proprio grazie al monitoraggio operato attraverso i dialoghi captati.
Quanto al DOMI, le censure difensive sono ai limiti della genericità, con esse essendosi rilevata un'incertezza sulla portata dimostrativa dei dialoghi che il primo giudice avrebbe manifestato e la Corte d'appello invece escluso, proprio rinviando alle conclusioni contenute nella sentenza appellata. La giustificazione della lettura del linguaggio criptico utilizzato, in assenza di specifiche prospettazioni che chiariscano il senso del riferimento a "mezza moto", è sorretta da un ragionamento in fatto del tutto congruo, in questa sede non potendosi introdurre una lettura alternativa di quel contenuto che si fondi unicamente su una divergente conclusione ermeneutica, sul punto rinviandosi a quanto già chiarito in premessa.
Quanto poi alla contestazione che inerisce alla mancata derubricazione del reato, censura proposta solo per il DOMI, deve operarsi un'altra premessa. Il legislatore è intervenuto sulla previsione richiamata (d. I. 15/9/23 n. 123, conv. dalla legge 13/11/23 n. 159) che oggi recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo [73, n.d.r.] che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità». La novella ha introdotto, dunque, un inasprimento del trattamento sanzionatorio, innalzando il massimo edittale per l'ipotesi preesistente e anche il minimo per le ipotesi di condotta non occasionale. Ciò posto, l'intervento legislativo non assume, tuttavia, rilievo alcuno ai fini d'interesse, dovendo ritenersi ancora validi i principi fissati dal diritto vivente quanto ai presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi meno offensiva; e, alla stregua di essi, va ribadito che la sua configura bilità postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto (Sez.
U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076-01), non potendo essere effettuata in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto (sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pasca/e, Rv. 284319- 01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-03). Inoltre, proprio con riferimento alla previsione di cui all'ultimo periodo del comma novellato, deve ricordarsi che la giurisprudenza aveva già riconosciuto l'astratta compatibilità della fattispecie minore con lo svolgimento di un'attività di spaccio non occasionale e continuativa (sez. 3, n. 14017 del 20/2/2018, Caltabiano, Rv. 272706-01; sez. 6, n. 39374 del 377/2017, El •atouchi, Rv. 270849-01), essendosi precisato, sotto altro profilo, che la fattispecie di minore offensività può essere esclusa anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, qualora si pervenga per via indiretta, sulla base cioè di elementi di prova certi, alla individuazione di un significativo dato ponderale (sez. 6, n. 46607 del 1/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391-01, proprio in fattispecie analoga a quella all'esame, relativa cioè alla fornitura di sostanze stupefacenti in modo continuativo, professionale ed economicamente consistente).
Nel caso all'esame, i motivi articolati dalla difesa sono del tutto generici, mancando ogni riferimento fattuale rispetto ai presupposti della invocata derubricazione, a fronte della valorizzazione, da parte dei giudici d'appello, delle modalità dell'azione criminosa che, contrariamente all'assunto difensivo, risultano analiticamente descritte nelle due sentenze di merito, ma anche della qualità della droga e del dato ponderale (trattasi di un chilogrammo di eroina). Con la conseguenza di una manifesta infondatezza anche del secondo motivo del ricorso, riguardante solo il DOMI.
Quanto, poi, al TAFA, il difensore ha reiterato generiche censure, sulle quali consta adeguata risposta dei giudici del gravame, nuovamente agitando la violazione di cui all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., avuto riguardo alla intercettazione del dialogo con il difensore, del quale la Corte ha chiarito il valore probatorio neutro, avendo la difesa richiamato principi a sostegno del divieto di utilizzazione assoluto, tuttavia, supportanti proprio il ragionamento svolto dai giudici d'appello. Infatti, il divieto di cui all'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., delle intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del professionista in quanto tale ed ha, dunque, ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio [sez. 4, n. 55253 del 5/10/2016, Marceraj, Rv. 268618-01, in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure un'ordinanza cautelare contenente riferimenti non al contenuto di specifiche intercettazioni tra imputato e difensore, ma al mero fatto storico del contatto tra di essi intervenuto, al fine di individuare l'utilizzatore dell'utenza che aveva chiamato quella in uso al legale; sez. 2, n. 43410 del 6/10/2015, Bellocco, Rv. 265096-01; sez. 5, n. 42854 del 25/9/2014, Galati, Rv. 261081-01; sez 2, n. 26323 del 29/5/2014, Canestrale, Rv. 259585-01, in fattispecie relativa alla intercettazione di un colloquio tra l'indagato ed un avvocato, legati da uno stretto rapporto di amicizia, per la cui utilizzabilità la Corte ha ritenuto necessario che il giudice del merito dovesse valutare:
a) se quanto detto dall'indagato fosse finalizzato ad ottenere consigli difensivi professionali o non costituisse piuttosto una mera confidenza fatta all'amico;
b) se quanto detto dall'avvocato avesse natura professionale oppure consolatoria ed amicale a fronte delle confidenze ricevute]. Nel giudizio di merito, il primo giudice aveva ritenuto, quanto al capo 21), attribuito al TAFA, la compiuta identificazione di costui anche grazie alla telefonata del 27/3/2010 delle ore 11:24, nella quale un soggetto albanese non meglio identificato aveva utilizzato l'utenza di "Edi", chiamando un avvocato e presentandosi come cugino di TAFA Eduard, fissando un appuntamento. Pertanto, le argomentazioni della difesa, quanto alla identificazione dei due imputati, prescindono da tale compiuta ricostruzione e si risolvono nell'inammissibile prospettazione di un dubbio, tuttavia non sostenuto da elementi fattuali diversi o che i giudici del doppio grado abbiano per ipotesi pretermesso.
Infine, quanto al REKA e al TUDA, i motivi si incentrano sul presunto malgoverno delle risultanze processuali, viceversa, debitamente valutate in due gradi di giudizio di merito senza che sia consentito, in sede di legittimità, per i principi sopra richiamati, proporre una rivisitazione della lettura dei dialoghi intercettati ritenuta dalle difese più persuasiva.
4. Va, poi, operata una premessa generale anche con riferimento alla aggravante della transnazionalità, siccome contestata da più difese (motivo unico dei ricorsi HARIZI e BEU e secondo motivo del ricorso TUDA). Si tratta di motivi tutti manifestamente infondati, oltre che generici. L'aggravante di che trattasi, già prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006 e, a seguito della novella introdotta con l'art. 5, comma 1 lett.
a) d. lgs. n. 21/2018), dall'art. 61 bis, cod. pen, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/3/2013, Adami, Rv. 255033-01) ed essa è astrattamente compatibile anche con il reato associativo, sempre che tuttavia il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere.
Tale scrutinio, invero, è estraneo al caso concreto, nel quale l'associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è stata esclusa già in primo grado, senza che ciò abbia indebolito, come pure asserito dalla difesa dell'imputato HARIZI, la prospettazione accusatoria, non venendo in rilievo il presupposto della diversità del gruppo rispetto ad un reato associativo che si ritenga aggravato dal contributo assicurato da quello stesso gruppo. Inoltre, sempre secondo il diritto vivente, la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni:
a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (Sez. U del 2013, Adami, cit., Rv. 255038-01). Quanto alla nozione di gruppo criminale organizzato, poi, esso può ritenersi in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (sez. 5, n. 500 del 6/11/2014, dep. 2015, Zappaterra, Rv. 262217; sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702-02; sez. 3, n. 23896 del 19/4/2016, Gonzales, R. 267440-01, in fattisp'ecie in tema di traffico •internazionale di stupefacenti in cui la S.C. ha riconosciuto l'aggravante nel fatto che il trasporto aereo della droga dal Sudamerica era stabilmente pianificato dallo stesso gruppo di soggetti in contatto costante con l'imputato, i quali avevano il compito di farla transitare, prima dell'arrivo in Italia, presso Paesi terzi al fine di vanificare le attività investigative).
5. Nella specie, l'aggravante in esame é stata esclusa già in primo grado, quanto al reato associativo e riconosciuta di volta in volta con riferimento ai singoli reati contestati, tra i quali i capi 2a) e 2h), rispettivamente contestati al TUDA e, l'ultimo, anche agli imputati HARIZI e BEU. Il Tribunale ha ricollegato la maggiore offensività delle condotte di cui ai capi richiamati valorizzando il percorso dello stupefacente attraverso più Stati, nonché l'avvenuta pianificazione delle condotte sia in Italia che all'estero. La Corte d'appello, dal canto suo, ha ritenuto la consapevolezza in capo a tali imputati della provenienza della droga dall'estero, valorizzando il monitoraggio del viaggio (capo 2h), anche alla luce dei problemi che il corriere aveva dovuto affrontare in Austria, nonché (quanto all'altro capo) ai contatti che META e STAFA avevano intrattenuto con tale "RUMI", vero e proprio regista dell'intera operazione, oltre che ai riferimenti al luogo ("lì"), dal quale la droga era partita, lo STAFA avendo addirittura individuato il corriere e avendo fatto da raccordo con il "RUMI", circostanze dalle quali la Corte ha tratto conferma che l'imputato conoscesse meglio di chiunque altro il percorso seguito dalla droga, altresì precisando che il RUMI agiva avvalendosi di un gruppo organizzato in grado di importare di volta in volta lo stupefacente in Italia.
A fronte di tale ragionamento, le difese si sono limitate a generiche e, in parte, erronee contestazioni, neppure precedute da un effettivo confronto con quanto affermato nelle sentenze di merito e con quanto dettagliatamente ivi esposto con riferimento alle modalità della condotta e al contributo dei referenti che agivano all'estero.6. Sono, poi, manifestamente infondate, oltre che generiche, le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio (motivo unico TAFA, nella parte relativa). Intanto, con riferimento alla dosimetria della pena, genericamente contestata dal difensore, occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133, cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356; sez.2, n. 28852 del 8/5/2013, Taurasi, Rv. 256464; sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197).
Nel caso in cui il giudice di merito abbia applicato la pena in misura prossima al minimo edittale, trova applicazione il principio secondo il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia superiore alla misura media edittale. Fuori da questo caso, anche l'usò di espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133, cod. pen., per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01; sez. 5, n. 9141 del 29/8/1991, Ormando, Rv. 188590), per calcolare la quale, peraltro, non va dimezzato il massimo edittale previsto per il reato, ma diviso per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01).
Nella specie, le contestazioni sono del tutto generiche con conseguente inammissibilità del motivo anche in parte qua, avuto riguardo alla determinazione della pena base, pari al minimo edittale di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, poi ridotta per il rito, la Corte d'appello avendo ritenuto congrua la pena indicata dal primo giudice, ritenendo la non meritevolezza delle generiche, invocate sul presupposto della distanza temporale dai fatti e dall'asserita mancanza di comportamenti antigiuridici susseguenti al reato. La motivazione approntata dai giudici territoriali è pertanto congrua, soprattutto ove si consideri la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto:
è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa operato un richiamo generico al tempo trascorso dal reato e all'assenza di successive condotte antigiuridiche), rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.tJi 248737; sez. 4, n. 23679 del 23/4/2013, Viale, Rv. 256201-01; sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640-01).
7. È, invece, fondato il motivo formulato nell'interesse dell'imputato GJUZI nella parte in cui si attacca il percorso motivazionale che ha sorretto la sua individuazione, ritenuta certa, nel soggetto di nome Gentian coinvolto nella transazione di droga culminata con l'arresto di FRENI e DEDEJ [capo 2f) della rubrica], con assorbimento della censura inerente al trattamento sanzionatorio. Il salto logico motivazionale segnalato dalla difesa, infatti, emerge anche dalla lettura integrata delle due motivazioni di merito, correttamente introducendo il vizio motivazionale che questa Corte ritiene fondato, ponendosi tale ragionamento anche in termini di contraddizione con la ritenuta, incerta identificazione dell'Ardjan in TAFA Ardjan (pag. 52 della sentenza appellata).
Intanto', deve premettersi ché, all'epoca dei fatti, glr inquirenti avevano identificato BEU e acquisito il nome del secondo soggetto utilizzatore dell'utenza incriminata ("Gentian"). Il servizio di osservazione e controllo presso il casello autostradale, poi, aveva dato conto, per quanto emerge dalle sentenze di merito, di un incontro tra PRENI e il "Gentian" di cui ai dialoghi intercettati, ma non ne era derivata l'identificazione (anche postuma) di costui con GJUZI Gentian, odierno imputato. Pertanto, deve concludersi che tale identificazione postuma è stata operata unicamente in virtù del fatto che GJUZI Gentian è certamente il cugino del quale si discute nella telefonata del 26 novembre 2009 (posto che fu certamente l'imputato ad essere tratto in arresto il giorno prima) e dell'utilizzo di un nome proprio di persona, nel corso dei dialoghi incriminanti, del quale neppure si è valorizzata una particolare rarità (da escludersi già per il solo fatto che uno dei due soggetti arrestati, il DEDEJ, aveva lo stesso nome), senza l'indicazione di ulteriori elementi, anche di tipo logico, idonei ad escludere l'ipotesi di una mera omonimia.
8. Ne consegue l'annullamento della sentenza nei confronti di GJUZI Gentian con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze e la declaratoria di inammissibilità dei restanti ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GJUZI Gentian con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della C