Italian Court dismisses appeal claiming omitted second-instance judgment translation in Arabic caused nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected El Mehdi Fakir's appeal against a second-instance conviction, ruling the omission of an Arabic translation inadmissible. While the defense argued the missing translation prevented effective appeal rights, the court noted that such translation serves only a supportive function and does not automatically invalidate the judgment. Since the defendant's counsel filed a timely cassation appeal without proving specific prejudice from the omission, the court found no violation of the right to defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 143, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The omission of translation of a second-instance judgment for a non-native defendant does not constitute a ground for nullity absent specific proof of prejudice to the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MEHDI FAKIR nato il 09/01/1994 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Ci --&:1233:21 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di El Mehdi Fakir propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. 1.2. Con l'unico motivo di ricorso sollevato, lamenta violazione di legge con riguardo all'omessa traduzione della sentenza di appello e chiede, di tradurre la sentenza in lingua araba, rimettendo l'imputato in termini per proporre l'impugnazione.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La giurisprudenza ha evidenziato la funzione servente della traduzione, rispetto alla facoltà di proporre impugnazione, con riguardo alla traduzione della sentenza di primo grado, in ragione della stretta correlazione dell'obbligo di traduzione della sentenza suddetta con la previsione dell'art. 571 cod. proc. pen., che attribuisce all'imputato l'autonomo potere di appellare la pronuncia a lui sfavorevole. Proprio per la funzione servente della traduzione, rispetto alla facoltà di proporre appello, è stato chiarito che spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521;
Sez. 3, n. 40616 del 05/06/2013, J. Rv. 256934). La questione si pone invece in termini differenti per l'omessa traduzione della sentenza di appello, dovendosi tenere presente la modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha soppresso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Per tale ragione, deve escludersi che essa determini - sic et simpliciter - la nullità della sentenza di appello. In tema di traduzione degli atti, invero, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim Karima, Rv. 275103;
Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla Arnarildo, Rv. 277111 - 02). Alla violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. non sono infatti collegate nullità formali specifiche, sicché l'eventuale sanzione configurabile per il caso di inosservanza di tali disposizioni è esclusivamente quella prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato, per la quale tuttavia si richiede che una qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata, in quanto si tratta di disposizioni volte ad assicurare l'effettività e la piena consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa, sicché quando queste si siano comunque realizzate non può dirsi sussistente alcuna violazione.
Nel caso di specie, il difensore dell'imputato, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione e non ha dedotto alcun ulteriore particolare pregiudizio conseguente all'omissione della traduzione della sentenza di appello. Il ricorso è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co