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Sentenza — n. 40728/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40728/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40728/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 11 giugno 2024, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a Michela Santi la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 1.100,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità). La pena è stata applicata per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies cod. strada.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40728/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a Michela Santi la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 1.100,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità). La pena è stata applicata per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies cod. strada.

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente riduzione della multa sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 11 giugno 2024, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a Michela Santi la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 1.100,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità).
art. 606 cod. proc. pen
pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: SANTI MICHELA nato a BRESCIA il 22/01/1984 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; lette le conclusioni del PG, in persona dell'Avvocato Generale PIERO GAETA, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. GIUSTINIANI DOMENICO, del foro di Roma, che si è associato alle predette richieste

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 11 giugno 2024, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a Michela Santi la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 1.100,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità). La pena è stata applicata per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies cod. strada.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con conseguente violazione di legge.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, per nuovo giudizio. Il difensore di Michela Santi ha concluso negli stessi termini.

4. Il ricorso è fondato. 4.1. E' utile premettere che in caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, gomma 2- bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, con riguardo al mancato raddoppio della durata della sanzione). 4.2.

Come emerge dalla sentenza impugnata, il fatto attribuito alla ricorrente è stato qualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, poiché è stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. La predetta disposizione prevede che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Tali previsioni, secondo quanto dispone l'art. 186, comma 2-quater, sono destinate ad operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.Conseguentemente, omettendo di applicare la sanzione amministrativa, la sentenza impugnata ha integrato la violazione di legge dedotta con il ricorso, a nulla rilevando la circostanza che la durata della sanzione fosse stata o meno oggetto dell'accordo tra le parti.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità, e ciò anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (cfr., in relazione al nuovo testo dell'art. 444 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 3414 del 10/01/2024, Fissi, non mass.; conf., Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 - 01;

Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978 - 01; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rv. 259209 - 01).

5. Ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione fisica, limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente e rinvia, per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. presso il Tribunale di Brescia diversa persona fisica. Così decis