Italian Supreme Court mandates vehicle confiscation for traffic offense despite it being an administrative penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale successfully appealed the Brescia Court's failure to order the confiscation of the defendant's vehicle. The court held that the mandatory confiscation provision in the Road Code applies even when the penalty is reclassified as an administrative sanction. Consequently, the lower court's sentence was annulled regarding the vehicle, and the confiscation order was reinstated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; Art. 444 cod. proc. pen.: The mandatory confiscation of the vehicle used to commit a traffic offense remains obligatory even if the sanction acquires the nature of an administrative penalty, as confirmed by the Supreme Court's interpretation of the 2010 legislative reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CONSOLANDI GIADA nato a ORZINUOVI il 03/07/1990 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata confisca dell'autovettura, con adozione del provvedimento di confisca
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti nei confronti di Consolandi Giada in relazione a reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Brescia il 27 novembre 2022.
2. Il Procuratore deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento all'omessa previsione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, trattandosi di confisca obbligatoria.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata confisca dell'autovettura, con adozione del provvedimento di confisca.
4. Il ricorso è fondato.
5. Costituisce interpretazione pacifica (Sez. 4, n.45365 del 25/11/2010, dep. 27/12/2010, Portelli, Rv. 249071) che le modifiche introdotte dall'art.33 legge 29 luglio 2010 n. 120, non comportino il venir meno dell'obbligo del giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett.c) cod.strada, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di quel che avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch'essa amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di condanna, in raccordo esecutivo con l'autorità amministrativa.
6. Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omesso provvedimento di confisca, potendo provvedersi in questa sede all'applicazione della sanzione amministrativa, poiché risulta dagli atti (come enunciato nel capo d'imputazione) la titolarità dell'autovettura Audi Al tg. EG785DA in capo all'agente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell'autovettura Audi Al tg. EG785DA; confisca che dispone. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere esten