Cassation court annuls traffic penalty for driving under influence, ruling license suspension must be doubled when vehicle belongs to a third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the duration of the driver's license suspension accessory penalty. The defendant was convicted of driving under the influence of drugs, and the vehicle was owned by a third party. The court held that the statutory minimum suspension period must be doubled in this scenario, rendering the original six-month sentence legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187, comma 1, Codice della Strada; Art. 620, comma 1, Codice di Procedura Penale: When a vehicle involved in a traffic offense belongs to a third party, the statutory minimum duration of the accessory license suspension penalty must be doubled, and any reduction based on public utility work cannot lower it below this mandatory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MATLOUB AHMED SAYED ABDELSATTAR nato il 14/02/1997 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida p,"
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Brescia ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicando la pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, nei confronti di Matloub Ahmed Sayed Abdelsattar, imputato del reato di cui agli artt. 187, commi 1 e 1- quater, e 186 bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Brescia l' 8 dicembre 2022.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo erronea applicazione di legge penale con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L'art. 187, comma 1, cod. strada prevede che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata; nel caso concreto, essendo il veicolo intestato a terzi, si sarebbe dovuto operare il raddoppio della sanzione, da determinarsi da due a quattro anni e da ridurre eventualmente della metà in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
4. Il ricorso è fondato.
5. Nel caso di specie, la pronuncia concerne il reato di guida in condizioni di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, dal cui accertamento consegue, secondo quanto stabilisce l'art. 187, comma 1, cod. strada, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Il decidente risulta aver applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per sei mesi all'esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Ma la medesima disposizione prevede che la misura della sanzione amministrativa accessoria in esame, stabilita dall'art. 187 cod. strada da un minimo di un anno a un massimo .di due, sia raddoppiata nel caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. Risultando sin dal capo d'imputazione che il veicolo è intestato a terzi, il giudice ha, dunque, irrogato la sanzione accessoria in misura inferiore al minimo previsto dalla legge, applicando oltretutto alla sanzione minima di un anno la ridùzione della metà prevista in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
6. La durata della sospensione della patente di guida, essendo previsto un periodo minimo di anni uno, non poteva invece essere inferiore ad anni due. Ai sensi dell'art. 620 lett.1) cod. proc. pen. deve essere, dunque, determinata in anni due la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, previo annullamento senza rinvio della erronea statuizione. E' fatta salva l'ulteriore riduzione che potrà essere stabilita dal giudice, ai sensi dell'art. 187, comma 8- bis, cod. strada, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che determina in anni due. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il C.ia- *gli-