Cassation court dismisses appeal against provisional seizure order, upholding sufficient motivation regarding asset dissipation risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Prosecutor's appeal against a second-instance order confirming a provisional seizure of funds totaling over €10 million. The lower court had previously annulled an initial seizure order due to insufficient reasoning regarding the risk of asset dissipation (periculum in mora), but the second instance provided a detailed analysis of the defendants' history of creating shell companies to evade taxes. The court ruled that the second instance judge correctly identified the volatile nature of the funds and the specific risk of the defendants establishing new entities to dissipate the guarantee, thereby satisfying the statutory requirement for adequate motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 324, cod. proc. pen.: The motivation for a provisional seizure of proceeds from crime must specifically address the risk of modification, dispersal, or alienation of the assets during the proceedings, considering the fungible nature of the funds and the specific modus operandi of the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnei confronti di: PIZZI MAURO nato a BRESCIA il 13/04/1969 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 24/05/2023, il Tribunale di Milano - quale giudice del riesame - ha rigettato il ricorso proposto da Mauro Pizzi ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen. avverso il decreto emesso dal GIP presso lo stesso Tribunale in data 13/04/2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, in funzione della confisca diretta, della somma di € 10.029.119,25, nei confronti del consorzio Mondialpol Facility s.c.a.r.l. e nei confronti del ricorrente e di altri indagati, in via subordinata all'incapienza delle disponibilità dell'ente sociale e in relazione ai reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. n.74/2000.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.18377/2024, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza sotto il profilo della dedotta violazione di legge derivante dall'omissione della motivazione; specificamente, ha ritenuto che il provvedimento gravato non contenesse alcuna motivazione in ordine al presupposto del periculum in mora, essendo ivi stata compiuta un'analisi solo apparente poiché contenente elementi di fatto rapportabili al disposto dell'art.321, comma 1, cod.proc.pen. e non al secondo comma dello stesso articolo. Il Tribunale di Milano, sezione riesame, decidendo in sede di rinvio ha quindi rigettato l'originaria impugnazione.
Il Collegio ha osservato che l'unico punto devoluto alla propria cognizione, stante il tenore della sentenza di annullamento, era rappresentato dall'esame dell'originaria doglianza in punto di motivazione sul periculum in mora; ha premesso una descrizione del contesto fattuale nel cui ambito erano stati compiuti i fatti posti alla base dell'imputazione provvisoria e i dei criteri di individuazione del correlativo profitto economico (corrispondente all'importo delle imposte evase); ha quindi ritenuto che, in conseguenza della natura volatile del denaro, sussistesse un concreto e attuale pericolo che - mediante utilizzo dei medesimi schemi fraudolenti - gli indagati potesse compiere nuove operazioni finalizzate ad azzerare il patrimonio degli enti amministrati, specificamente mediante la creazione di nuove entità imprenditoriali, vanificando le possibilità di procedere nel futuro a eventuale confisca; argomentando, altresì, che doveva ritenersi irrilevante la capienza del patrimonio degli indagati, in considerazione della sproporzione tra il profitto dei reati e quanto sottoposto materialmente a vincolo; sottolineando altresì l'irrilevanza dell'elemento di fatto in base al quale gli indagati non avessero posto in essere operazioni sospette dopo l'esecuzione del sequestro.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Mauro Pizzi, tramite i propri difensori, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2 e 125, comma 3, cod.proc.pen. - l'omessa (o apparente) motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe, di fatto, richiamato la motivazione dell'ordinanza oggetto della sentenza di annullamento, in tale modo sottraendosi all'obbligo motivazionale imposto da questa Corte e incorrendo quindi nel già ravvisato vizio di motivazione apparente; avendo il Collegio giustificato, in particolare, l'apposizione del vincolo sulla sola base della gravità delle contestazioni e della sistematicità delle condotte ma senza esaminate le ragioni tali da indurre in concreto a ritenere che i beni potessero andare dispersi nelle more del giudizio.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In ragione delle argomentazioni contenute nella sentenza di annullamento, è stata rimessa al Tribunale del riesame la sola valutazione in ordine alla motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di sussistenza del periculum in mora; avendo la Terza Sezione di questa Corte ritenuto che - pure non ravvisandosi una carenza assoluta di motivazione sul punto in capo all'originario decreto (che sarebbe stata, di per sé stessa, non sanabile dal giudice del riesame in riferimento al disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod.proc.pen., Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex s.r.I., Rv. 285747) - la complessiva motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata dovesse ritenersi carente in quanto centrata sul solo profilo della gravità delle condotte fraudolente, eludendo la concreta indicazione delle esigenze cautelari idonee a determinare l'anticipazione del vincolo sui beni delle persone giuridiche nel cui interesse erano stati commessi gli illeciti tributari e, in subordine, su quelli personali degli amministratori.
3. Sul punto, va osservato che la necessità di dare adeguato conto della sussistenza del presupposto del periculum in mora anche nel caso di sequestro y preventivo finalizzato alla confisca, trae origine dall'arresto espresso da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, in cui è stato rilevato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. 3 pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
Tanto secondo una lettura interpretativa confermata dalle giurisprudenza successiva di questa Corte, che ha ritenuto - specificamente in ordine al sequestro di somme di denaro - che il provvedimento deve contenere la (eventualmente) concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021).
A propria volta, il presupposto rappresentato dal periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769).
4. Va quindi richiamato uno specifico passaggio motivazionale della citata sentenza delle Sezioni Unite (punto 7 del "considerato in diritto"), nel quale è stato rilevato che «se dunque il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento [...] al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato».
Deve quindi ritenersi che il Tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio, abbia adeguatamente soddisfatto l'onere motivazionale imposto dalla sentenza di 7 rinvio contestualmente, in relazione all'art.627, comma 3, cod.proc.pen., conformandosi ai principi di diritto ivi enunciati. Difatti il Tribunale, dopo avere dato conto delle concrete modalità operative tenute dagli indagati (specificamente attuate mediante la creazione di entità 4 societarie fittizie finalizzate alla sola evasione delle imposte dirette e indirette mediante la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti) nonché alla loro ripetizione nel tempo, ha compiutamente dato atto delle circostanze idonee a desumere la necessità dell'anticipazione del vincolo, di carattere ulteriore rispetto a quelle desumibili dalla sola ripetitività e gravità delle condotte ascritte (e da ritenere, sulla base della giurisprudenza richiamata, non idonee a soddisfare l'onere motivazionale in punto di sussistenza del periculum in mora).
Difatti, il Tribunale ha sottolineato che - data per assunta la natura fungibile del denaro - sussistesse un concreto e attuale pericolo, date le modalità operative costantemente adottate nei precedenti periodi di imposta, che gli indagati (tra cui l'odierno ricorrente) potessero disperdere la garanzia patrimoniale mediante la creazione di nuove compagini fittizie, secondo il modus operandi già adottato, in modo da disperdere le attività attualmente sussistenti presso le società oggetto del provvedimento ablatorio e da rendere quindi inconsistente o comunque inferiore la garanzia patrimoniale, vanificando gli effetti della futura confisca.
Ne consegue che, in relazione al solo sindacato consentito a questa Corte ai sensi dell'art.325, comma 1, cod.proc.pen., le argomentazioni adottate dal Tribunale non sono suscettibili di essere censurate per violazione di legge sotto il profilo della carenza assoluta ovvero dell'apparenza della motivazione.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle