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Sentenza — n. 40712/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40712/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Crotone - nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti di Franco Brunetti per il reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - ha premesso che, nei confronti dell'imputato medesimo, era stato emesso decreto penale di condanna ritualmente notificato in ordine al medesimo fatto e non opposto, ritenendo quindi che, nell'ambito del presente giudizio, fosse stato erroneamente emesso un avviso di conclusione indagini, disponendo la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.

Regesto Legislator

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art. 649 cod.proc.pen; Sentenza — n. 40712/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 30 aprile 1992, n.285 - ha premesso che, nei confronti dell'imputato medesimo, era stato emesso decreto penale di condanna ritualmente notificato in ordine al medesimo fatto e non opposto, ritenendo quindi che, nell'ambito del presente giudizio, fosse stato erroneamente emesso un avviso di conclusione indagini, disponendo la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente divieto di condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazioni alle norme della circolazione corsa di controllo perturbamento della circolazione pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod.proc.pen
Ha argomentato che, in presenza di un precedente decreto penale di condanna non opposto e quindi divenuto definitivo, il giudice avrebbe dovuto eventualmente provvedere ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CROTONEnei confronti di: BRUNETTI FRANCO nato a BUSTO ARSIZIO il 06/09/1970 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Crotone - nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti di Franco Brunetti per il reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - ha premesso che, nei confronti dell'imputato medesimo, era stato emesso decreto penale di condanna ritualmente notificato in ordine al medesimo fatto e non opposto, ritenendo quindi che, nell'ambito del presente giudizio, fosse stato erroneamente emesso un avviso di conclusione indagini, disponendo la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, deducendo l'abnormità del relativo provvedimento. Ha argomentato che, in presenza di un precedente decreto penale di condanna non opposto e quindi divenuto definitivo, il giudice avrebbe dovuto eventualmente provvedere ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen. e non alla restituzione degli atti al pubblico ministero; essendosi quindi determinata una indebita regressione del procedimento.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

5. Va quindi premesso che - nella categoria degli atti definibili come abnormi e denunciabili sotto tale aspetto mediante ricorso per cassazione - rientrano (oltre a quelli adottati in carenza di potere e definibili come affetti da abnormità "strutturale) quelli caratterizzati da una abnormità di tipo funzionale, in quanto tali da determinare una indebita stasi per effetto di una regressione del procedimento non conforme rispetto alle norme processuali di riferimento (Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275). Dovendosi altresì rilevare che. nell'ambito del thema decidendum devoluto alla Corte di Cassazione, l'abnormità dell'atto costituisce patologia rilevabile anche d'ufficio (Sez. 3, n. 34683 del 14/09/2021, Welscher, Rv. 282159).

6. Ciò posto, nel caso di specie, risulta dalla lettura degli atti che il decreto penale emesso nei confronti dell'imputato è stato oggetto di revoca per irreperibilità del destinatario (ai sensi dell'art.460, comma 4, cod.proc.pen.), con la conseguenza che, nell'esercitare nuovamente l'azione penale, non vi è stata alcuna violazione del divieto di bis in idem. Ne consegue che la restituzione degli atti al pubblico ministero - fondata sull'erroneo presupposto dell'intervenuto passaggio in giudicato del decreto penale - ha determinato un'indebita regressione del procedimento per effetto di un provvedimento definibile come affetto da abnormità funzionale.

7. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Crotone per l'ulterior