Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40702/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Alouani Youssef ha proposto ricorso avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo B). Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca di cui all'art. 240 cod. pen., sostenendo che, con riferimento al denaro, non sarebbe affatto dimostrato che questo sia riconducibile all'attività di spaccio e che costituisca tutto profitto dell'attività illecita e non sia invece relativo a diversa attività; e che, rispetto ai telefoni cellulari e alla sim card, la motivazione apparirebbe priva di qualsiasi logicità sostanziale, non emergendo dagli atti che questi siano stati "strumento essenziale ed inelirninabile" per la commissione dei reati di spaccio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 40702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla confisca del denaro, la motivazione della sentenza impugnata si è basata sul capo A) di imputazione ove si esplicita che, dall'illecita attività di cessione delle sostanze stupefacenti, l'imputato ha ricavato «il provento di € 1969,70 e Fr. Ch. 200», importo corrispondente alla somma confiscata.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato beni sequestrati sottrazione di cose sequestrate sequestro di beni azione di risarcimento danni da sequestro appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Alouani Youssef ha proposto ricorso avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca di cui all'art. 240 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALOUANI YOUSSEF nato il 26/07/1997 avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Alouani Youssef ha proposto ricorso avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo B). Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca di cui all'art. 240 cod. pen., sostenendo che, con riferimento al denaro, non sarebbe affatto dimostrato che questo sia riconducibile all'attività di spaccio e che costituisca tutto profitto dell'attività illecita e non sia invece relativo a diversa attività; e che, rispetto ai telefoni cellulari e alla sim card, la motivazione apparirebbe priva di qualsiasi logicità sostanziale, non emergendo dagli atti che questi siano stati "strumento essenziale ed inelirninabile" per la commissione dei reati di spaccio.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova premettere che, trattandosi nel caso di specie di confisca facoltativa, devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito deve motivare sulla circostanza che il bene, oggetto di confisca, sia cosa che servì o fu destinata a commettere il reato ovvero ne rappresenti il prodotto o il profitto (art. 240 cod. pen.) e questa valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454.) Nella vicenda in esame, il Giudice di merito ha affermato come appaia del tutto evidente che i telefoni cellulari abbiano costituito «uno strumento essenziale ed ineliminabile per il realizzarsi degli incontri finalizzati alle cessioni dello stupefacente» e «possano ulteriormente essere utilizzati per porre in essere nuove transazioni illecite».

Quanto alla confisca del denaro, la motivazione della sentenza impugnata si è basata sul capo A) di imputazione ove si esplicita che, dall'illecita attività di cessione delle sostanze stupefacenti, l'imputato ha ricavato «il provento di € 1969,70 e Fr. Ch. 200», importo corrispondente alla somma confiscata.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr