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Sentenza — n. 40701/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40701/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Ndour Omar ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in ordine ai reati ascritti, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dei tre telefoni cellulari sequestrati dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione. 1.2. Afferma la difesa che la sentenza non motiva sulle ragioni della confisca, sottolineando che, nel caso di specie, è stata contestata la mera detenzione della sostanza stupefacente e che non vi è prova che i tre cellulari in questione fossero provento di delitto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 40701/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, il Giudice non solo non ha offerto alcuna motivazione a sostegno della disposta confisca ex art. 240 cod. pen. rispetto al contestato reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente - confisca che, essendo facoltativa, impone al giudice di merito di motivare sulla circostanza che i beni, oggetto di confisca, servirono o furono destinati a commettere il reato ovvero ne rappresentino il prodotto o il profitto - ma ha riferito la misura di sicurezza alla sussistenza di conversazioni a supporto del quadro probatorio a carico dell'imputato «relativamente alla sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti»: addebito che, all'evidenza, non rientra nella contestazione ascritta all'imputato.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida revoca dell'attribuzione del numero reati contro la sfera personale riservata licenza per antenna di telefonia confisca di valori patrimoniali abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Ndour Omar ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in ordine ai reati ascritti, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDOUR OMAR nato il 19/10/1995 avverso la sentenza del 26/02/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto Pasquale Serrao D'Acquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Ndour Omar ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in ordine ai reati ascritti, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dei tre telefoni cellulari sequestrati dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione. 1.2. Afferma la difesa che la sentenza non motiva sulle ragioni della confisca, sottolineando che, nel caso di specie, è stata contestata la mera detenzione della sostanza stupefacente e che non vi è prova che i tre cellulari in questione fossero provento di delitto.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che, previa dichiarazione di irrevocabilità delle statuizioni circa la responsabilità e la pena concordata, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel caso di specie, il Giudice non solo non ha offerto alcuna motivazione a sostegno della disposta confisca ex art. 240 cod. pen. rispetto al contestato reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente - confisca che, essendo facoltativa, impone al giudice di merito di motivare sulla circostanza che i beni, oggetto di confisca, servirono o furono destinati a commettere il reato ovvero ne rappresentino il prodotto o il profitto - ma ha riferito la misura di sicurezza alla sussistenza di conversazioni a supporto del quadro probatorio a carico dell'imputato «relativamente alla sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti»: addebito che, all'evidenza, non rientra nella contestazione ascritta all'imputato.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Genova, in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Genova, in diversa composizione fisica. Così deciso il 22 maggio 2024 Il Consigliere estensore I