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Sentenza — n. 39625/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39625/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore di Ghiotu Michael Laurentiu. Propone ricorso per cassazione il difensore del suddetto imputato, lamentando violazione di legge. Deduce — in sintesi — che l'appello conteneva l'indicazione delle ragioni per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39625/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il difensore del suddetto imputato, lamentando violazione di legge. Deduce — in sintesi — che l'appello conteneva l'indicazione delle ragioni per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione condizione sospensiva

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHIOTU MICHAEL LAURENTIU nato il 09/11/1991 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore di Ghiotu Michael Laurentiu.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del suddetto imputato, lamentando violazione di legge. Deduce — in sintesi — che l'appello conteneva l'indicazione delle ragioni per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è inficiata da alcuna violazione di legge in ordine alla ravvisata genericità dell'atto di appello proposto dalla difesa dell'imputato. In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che la censura mossa con l'atto - di appello non si confrontava con le motivazioni della sentenza impugnata, secondo cui il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale era precluso dai precedenti, con ciò dando atto dell'impossibilità de iure di accordare il beneficio, precluso dall'art. 164 cod. proc. pen. nei confronti di chi abbia già riportato una condanna irrevocabile (nel caso di specie si trattava di tre condanne definitive). Sullo specifico punto il ricorso è totalmente silente, limitandosi a ribadire le ragioni di merito che sosterrebbero la sospensione condizionale.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.I.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consi e estensore Il