Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39624/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39624/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATAnei confronti di: D'HONDT NILS LEON M. nato il 28/04/1988 avverso il provvedimento del 14/05/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 554-bis cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 415-bis c.p; Sentenza — n. 39624/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Si premette, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata è, testualmente ed integralmente, la seguente: «Non si può dichiarare l'assenza perché non vi sono indici di conoscenza. L'imputato è straniero e vi sono motivi che lo stesso non conosca la lingua italiana. Siccome il P.M. non ha tradotto gli atti dall'avviso ex. art. 415-bis c.p.p. in poi, dispone restituzione atti al P.M.». Si premette altresì che è consentito al Collegio l'accesso diretto agli atti, atteso il tipo di vizio denunziato (tra le numerose, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida difficoltà linguistiche diritto di traduzione infrazioni alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 554-bis cod. proc. pen
1.11 Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 14 maggio 2024 / nel corso dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta ex art. 554-bis cod.
art. 415-bis cod. proc. pen
pen., ha disposto la restituzione al Pubblico Ministero degli atti relativi al processo nei confronti di D'Hondt Nils Leon, imputato del reato di guida in stato di ebrezza, sul presupposto che, essendo l'imputato alloglotta, aveva diritto alla traduzione in lingua a lui nota dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 415-bis c.p
pen., ha disposto la restituzione al Pubblico Ministero degli atti relativi al processo nei confronti di D'Hondt Nils Leon, imputato del reato di guida in stato di ebrezza, sul presupposto che, essendo l'imputato alloglotta, aveva diritto alla traduzione in lingua a lui nota dell'avviso ex art. 415-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATAnei confronti di: D'HONDT NILS LEON M. nato il 28/04/1988 avverso il provvedimento del 14/05/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 14 maggio 2024 / nel corso dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta ex art. 554-bis cod. proc. pen., ha disposto la restituzione al Pubblico Ministero degli atti relativi al processo nei confronti di D'Hondt Nils Leon, imputato del reato di guida in stato di ebrezza, sul presupposto che, essendo l'imputato alloglotta, aveva diritto alla traduzione in lingua a lui nota dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti successivi, traduzione che era mancata.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge processuale (artt. 554-bis, comma 2, 420-bis, comma 2, 552, 369-bis, comma 2, lett. d-bis, e 143 cod. proc. pen.). Assume, infatti, il ricorrente che non esiste alcuna presunzione di mancata conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero e che, non sussistendo nel caso di specie indici di mancata conoscenza della lingua, gli atti non dovevano essere tradotti. Chiede, pertanto, l'annullamento della impugnata ordinanza.

3. Il Procuratore Generale della S.C.i nella requisitoria scritta del 4 luglio 2024 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Si premette, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata è, testualmente ed integralmente, la seguente: «Non si può dichiarare l'assenza perché non vi sono indici di conoscenza. L'imputato è straniero e vi sono motivi che lo stesso non conosca la lingua italiana. Siccome il P.M. non ha tradotto gli atti dall'avviso ex. art. 415-bis c.p.p. in poi, dispone restituzione atti al P.M.». Si premette altresì che è consentito al Collegio l'accesso diretto agli atti, atteso il tipo di vizio denunziato (tra le numerose, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).

Ciò posto, si rileva, in conformità alla requisitoria del P.G. di legittimità, che, se, in punto di diritto, non esiste una presunzione di mancata conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero (cfr. Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko Tomasz Pawel, Rv. 286356; nello stesso senso v. già Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717), tuttavia nel caso di specie emerge che i verbali di identificazione e di elezione di domicilio redatti dalla polizia giudiziaria il 18 giugno 2022 sono sia in lingua italiana sia in lingua inglese, «circostanza del tutto superflua ove lo stesso conoscesse la lingua italiana» (così il P.G. alla p. 3 della requisitoria).

Da tale circostanza e dalla nazionalità belga dell'imputato il Tribunale ha desunto la mancata conoscenza della lingua italiana ed ha - sia pure implicitamente - dichiarato la nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti successivi. Posto che il P.M. ricorrente non denunzia la omessa declaratoria espressa di nullità, si prende atto che il ragionamento del decidente non è né illogico né incongruo e che, in ogni caso, rientrando la declaratoria di nullità tra i poteri conferiti dall'ordinamento al Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta ex art. 554-bis cod. proc. pen. e non essendosi creata Ira stasi del procedimento, il provvedimento denunciato non può dirsi affetto da abnormità né di tipo strutturale né funzionale (cfr.

Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603). 3.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, essendo il ricorrente Parte pubblica.

P.Q.M.

Dichiara inamm