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Sentenza — n. 39170/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39170/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la declaratoria di responsabilità di Samuel Deragna e Linda Deragna in ordine ai reati di furto aggravato e di evasione loro ascritti, essendosi impossessati di attrezzature di lavoro custodite all'interno del furgone di proprietà della ditta Ravasio S.r.l., sebbene sottoposti alla misura della detenzione domiciliare (fatti del 26.10.2018).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la declaratoria di responsabilità di Samuel Deragna e Linda Deragna in ordine ai reati di furto aggravato e di evasione loro ascritti, essendosi impossessati di attrezzature di lavoro custodite all'interno del furgone di proprietà della ditta Ravasio S.r.l., sebbene sottoposti alla misura della detenzione domiciliare (fatti del 26.10.2018).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti delitto di fuga altri reati revoca della licenza condurre licenziamento per furto confisca dei proventi di reato

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DERAGNA SAMUEL nato a MILANO il 05/02/1982 DERAGNA LINDA nato a MILANO il 22/01/1987 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la declaratoria di responsabilità di Samuel Deragna e Linda Deragna in ordine ai reati di furto aggravato e di evasione loro ascritti, essendosi impossessati di attrezzature di lavoro custodite all'interno del furgone di proprietà della ditta Ravasio S.r.l., sebbene sottoposti alla misura della detenzione domiciliare (fatti del 26.10.2018).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi) quanto segue:

i) mancanza della condizione di procedibilità della querela; ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti, atteso che la ricognizione dei ricorrenti era stata effettuata dal teste Ferrari in violazione dell'iter procedurale previsto dalla legge; iii) violazione di legge quanto al reato di evasione, risultando dagli atti che al momento dei fatti i prevenuti erano autorizzati ad allontanarsi dalla propria dimora domiciliare.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come legittimamente osservato nella sentenza impugnata, dalla denuncia del 26.10.2018 emerge la volontà del denunciante affinché si proceda penalmente nei confronti dei responsabili, laddove si legge che "il denunciante si riserva di integrare la presente denuncia/querela per tutti i reati che l'Autorità Giudiziaria ravviserà nel presente atto". 4.2 II secondo motivo prospetta non consentite censure di merito, laddove l'affermazione di responsabilità per il furto pluriaggravato è motivata in modo logico e non contraddittorio, sulla base dei seguenti elementi adeguatamente valorizzati dai giudici: l'individuazione fotografica in data 6.11.2018; il riconoscimento degli imputati operato in udienza, nel corso dell'esame testimoniale, che costituisce "atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale" (Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, Mannolo, Rv. 283392 - 01); la fotografia della targa dell'autovettura sulla quale veniva caricata la merce sottratta, risultata intestata proprio a Deragna Samuel ed in uso al medesimo. 4.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi sul punto condividere le considerazioni contenute nella requisitoria del Procuratore generale, alla luce della giurisprudenza formatasi sulla questione in disamina: il fatto che il reato sia stato commesso durante il tempo in cui gli imputati erano autorizzati ad uscire di casa al fine di soddisfare le proprie esigenze quotidiane di vita non esclude l'evasione, poiché l'autorizzazione a lasciare il luogo di esecuzione della misura domiciliare non può scriminare la consumazione di reati commessi proprio avvalendosi dei margini di liberta connaturati all'autorizzazione stessa, e non elide l'integrazione del delitto di evasione, giacché in questo caso non si determina affatto la sospensione del regime detentivo, ma si opera un semplice spostamento temporaneo del luogo di esecuzione dello stesso, che si trasferisce negli ambiti spaziali ove il soggetto può provvedere alle proprie esigenze di vita, senza poter legittimare ogni forma di allontanamento non sorretta dalla descritta finalità; allontanamento che, quindi, rientra a pieno titolo nel paradigma del reato di evasione (cfr.

Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Dierna, Rv. 245811 - 01; Sez. 5, n. 37428 del 04/05/2023, Mokaadi, Rv. 285035 - 01).

5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.