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Sentenza — n. 38248/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38248/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38248/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza pronunciata il 26.1.2024, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore di Santo Gasbarro avverso la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 95 d.lgs. 150/2022; Sentenza — n. 38248/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il difensore del suddetto imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce, col primo motivo, che nell'atto di appello erano state specificamente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; col secondo motivo, lamenta la mancata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 125, 545-bis, 597, comma 1, cod. proc. pen. e art. 95 d.lgs. 150/2022.

Parole chiave

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sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie adeguamento della pena riesame dell'entità pena ammende per infrazione procedurale sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 95 d.lgs. 150/2022
e art. 95 d.lgs. 150/2022.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASBARRO SANTO nato a MESSINA il 14/02/1996 avverso l'ordinanza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza pronunciata il 26.1.2024, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore di Santo Gasbarro avverso la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del suddetto imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce, col primo motivo, che nell'atto di appello erano state specificamente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; col secondo motivo, lamenta la mancata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 125, 545-bis, 597, comma 1, cod. proc. pen. e art. 95 d.lgs. 150/2022.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata è congrua e non manifestamente illogica, avendo adeguatamente argomentato in ordine alla ravvisata genericità dell'atto di appello proposto dalla difesa dell'imputato. 5.1. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, in punto di trattamento sanzionatorio, l'atto di gravame si era limitato ad invocare la concessione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto all'aggravante contestata, valorizzando il medesimo elemento considerato dal primo Giudice per concederle con giudizio di equivalenza; il tutto senza formulare censure specifiche - in fatto e/o in diritto - in grado di supportare l'invocata riforma della sentenza appellata sul piano della pena irrogata.

Né il ricorso in disamina aggiunge elementi specifici rispetto a quanto già prospettato in sede di appello, in tal modo rendendo generico anche il mezzo di impugnazione in esame. 5.2. L'inammissibilità dell'appello rende irrilevante l'esame del secondo motivo di ricorso.6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di' inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Consiglier estens