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Sentenza — n. 37665/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37665/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37665/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AIELLO SANTO nato a GRAGNANO il 11/08/1989 COMMESSO ANIELLO nato a SCAFATI il 27/11/1992 COMMESSO MICHELINA nato a SCAFATI il 28/04/1990 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con adozione dei provvedimenti consequenziali. Ritenuto in fatto 1.

Regesto Legislator

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art. 586 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37665/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, lo stesso avendo ad oggetto provvedimento non ricorribile (sez. 6, n. 19582 del 5/4/2024, resa in un caso del tutto sovrapponibile al presente). Contro l'ordinanza emessa nel corso delle indagini preliminari o nel dibattimento, infatti, è consentita, a norma dell'art. 586, cod. proc. pen. impugnazione solo unitamente alla sentenza, non rientrando quello impugnato tra i provvedimenti autonomamente impugnabili per espressa previsione di legge.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento restituzione in pristino ricusazione del pubblico ministero impedimenti all'allontanamento difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 586 cod. proc. pen
Contro l'ordinanza emessa nel corso delle indagini preliminari o nel dibattimento, infatti, è consentita, a norma dell'art. 586, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AIELLO SANTO nato a GRAGNANO il 11/08/1989 COMMESSO ANIELLO nato a SCAFATI il 27/11/1992 COMMESSO MICHELINA nato a SCAFATI il 28/04/1990 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con adozione dei provvedimenti consequenziali. Ritenuto in fatto 1.

La difesa degli imputati AIELLO Santo, COMMESSO Michelina e COMMESSO Aniello ha proposto ricorso avverso l'ordinanza resa a verbale dell'udienza 7 marzo 2024 dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore dei predetti (avv. Antonio IORIO) e rinvio a giudizio di costoro davanti al Tribunale, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge e violazione di norme processuali, in relazione all'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., avendo il giudice motivato il rigetto dell'istanza sull'assunto, che la difesa ritiene errato, che gli imputati fossero assistiti da altri difensori e che il difensore istante avesse avuto la possibilità di presenziare ugualmente all'udienza, organizzando i suoi impegni professionali, così ritenendo violato il diritto di difesa e la facoltà di optare per la definizione del giudizio con riti deflattivi.

2. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, lo stesso avendo ad oggetto provvedimento non ricorribile (sez. 6, n. 19582 del 5/4/2024, resa in un caso del tutto sovrapponibile al presente). Contro l'ordinanza emessa nel corso delle indagini preliminari o nel dibattimento, infatti, è consentita, a norma dell'art. 586, cod. proc. pen. impugnazione solo unitamente alla sentenza, non rientrando quello impugnato tra i provvedimenti autonomamente impugnabili per espressa previsione di legge.

Peraltro, trattasi di provvedimento che neppure può essere considerato funzionalmente o strutturalmente abnornne [vizio non dedotto, ma che potrebbe essere rilevato d'ufficio da questo giudice di legittimità (sez. 3, n. 34683 del 14/9/2021, Welscher, Rv. 282159-02 che, in motivazione, opera un rinvio a sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, Cidello)], non essendo immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito (sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ricorribile in via autonoma ed immediata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza).

2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non risultando ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella