Sentenza — n. 37653/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERGATI GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 28/11/1991 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio. Con dichiarazione di irrevocabilità in ordine all'accertamento della responsabilità dei Vergati ex art 624 c.1 cod. proc. pen. udito ilAifensore Motivi della decisione 1.11 GUP presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato Vergati Giuseppe alla pena di anni due di reclusione ed €.4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990 (detenzione a fine di spaccio di cocaina suddivisa in 14 involucri, pari a gr. 2,653 (commesso in San Valentino Torio il 10 ottobre 20219).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37653/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale, considerando come reato più grave quello di cessione continuata di stupefacenti di diversa tipologia, già giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile il 18 maggio 2022, è partita dalla pena fissata con la sentenza predetta ( anni 4, mesi 4 di reclusione ed €.18.000 di multa), aumentandola, ex art. 81 cpv, di ulteriori mesi 12 di reclusione ed €.1500,00 di multa con la riduzione per il rito abbreviato ( e determinando dunque la misura finale dell'aumento in mesi 8 di di reclusione ed €.1.000,00 di multa).
Parole chiave
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERGATI GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 28/11/1991 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio. Con dichiarazione di irrevocabilità in ordine all'accertamento della responsabilità dei Vergati ex art 624 c.1 cod. proc. pen. udito ilAifensore Motivi della decisione 1.11 GUP presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato Vergati Giuseppe alla pena di anni due di reclusione ed €.4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990 (detenzione a fine di spaccio di cocaina suddivisa in 14 involucri, pari a gr. 2,653 (commesso in San Valentino Torio il 10 ottobre 20219).
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 12 dicembre 2023, ha confermato la penale responsabilità del Vergati per il fatto sopra descritto e, in accoglimento della richiesta dell'imputato, ha riconosciuto la continuazione con un altro reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 DPR 309/1990, commesso dal 12 ottobre al 26 ottobre 2019, per cui era stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed €.18000 di multa con sentenza della Corte d'appello di Salerno emessa il 22 novembre 2021 (sentenza divenuta irrevocabile il 18 maggio 2022).
2. Vergati Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione.
3. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva motivato in ordine all'aumento di pena determinato per la continuazione. Inoltre, i giudici di merito non avevano giustificato la sproporzione tra l'aumento fissato nella misura di un anno per l'unico episodio di detenzione oggetto del presente giudizio e l'aumento per la continuazione interna pari a nove mesi stabilito dalla precedente sentenza della Core salernitana (riguardante invece plurimi episodi di spaccio).
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per raccoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte territoriale, considerando come reato più grave quello di cessione continuata di stupefacenti di diversa tipologia, già giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile il 18 maggio 2022, è partita dalla pena fissata con la sentenza predetta ( anni 4, mesi 4 di reclusione ed €.18.000 di multa), aumentandola, ex art. 81 cpv, di ulteriori mesi 12 di reclusione ed €.1500,00 di multa con la riduzione per il rito abbreviato ( e determinando dunque la misura finale dell'aumento in mesi 8 di di reclusione ed €.1.000,00 di multa).
3. Sulla determinazione della misura della pena i giudici di merito non forniscono, neppure implicitamente, alcuna argomentazione. Per di più, in ordine al reato già giudicato con la sentenza deHa Corte salernitana divenuta irrevocabile il 18 maggio 2022, l'aumento per la continuazione interna, riguardante plurimi episodi di spaccio, risulta fissato in misura in mesi 9 di reclusione, ridotto a mesi 6 per la scelta del rito.
4. Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U -, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Si è precisato, al riguardo, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene ( Sez.
U - n. 47127 del 24/06/2021, cít). Nel caso di specie, come detto, non è possibile ricavare alcuna argomentazione riguardo alla misura dell'aumento fissato in anni uno di reclusione ed €.1500 di multa, anche in rapporto all'aumento per la continuazione già determinato per gli altri illeciti precedentemente accertati con sentenza passata in giudicato.
5. Si impone conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata perché si proceda a nuovo giudizio sulla base dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata,limitatamente agli effetti sanzionatori della continuazione, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il 26 settembre 202