Sentenza — n. 37128/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORA HAMILTON nato il 10/07/1974 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; il Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte. Ritenuto in fatto 1. Il difensore di LORA Hamilton ha formulato istanza di correzione di errore materiale della sentenza resa da questa Corte di cassazione all'udienza del 12/6/2024 (con la quale, decidendo a seguito di trasmissione dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, formulata dal ricorrente alla Corte d'appello di Firenze, il giudice di legittimità ha disposto la restituzione degli atti alla Corte trasmittente), ritenendo di ravvisarlo nella circostanza che il giudice dell'esecuzione sarebbe, nella specie, il Tribunale di Firenze, per avere la Corte d'appello solo rideterminato la pena. E che, pertanto la trasmissione degli atti avrebbe dovuto esser disposta a detto ufficio giudiziario e non alla Corte d'appello di Firenze.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 37128/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, pur aderendo questa Corte all'indirizzo da ultimo citato che riconosce, sia pur in via residuale, la azionabilità della procedura prevista dall'art. 130, cod. proc. pen. anche davanti alla Corte di cassazione, non può mancarsi di rilevare come, nella specie, il ricorso straordinario fosse un rimedio in astratto esperibile dal LORA, stante la sua qualità di soggetto condannato.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORA HAMILTON nato il 10/07/1974 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; il Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte. Ritenuto in fatto 1. Il difensore di LORA Hamilton ha formulato istanza di correzione di errore materiale della sentenza resa da questa Corte di cassazione all'udienza del 12/6/2024 (con la quale, decidendo a seguito di trasmissione dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, formulata dal ricorrente alla Corte d'appello di Firenze, il giudice di legittimità ha disposto la restituzione degli atti alla Corte trasmittente), ritenendo di ravvisarlo nella circostanza che il giudice dell'esecuzione sarebbe, nella specie, il Tribunale di Firenze, per avere la Corte d'appello solo rideterminato la pena. E che, pertanto la trasmissione degli atti avrebbe dovuto esser disposta a detto ufficio giudiziario e non alla Corte d'appello di Firenze.
2. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha chiesto correggersi la sentenza coma da istanza della difesa. Considerato in diritto 1. Deve premettersi che l'atto del ricorrente ha introdotto una richiesta di correzione ai sensi del 130, cod. proc. pen. e che la stessa deve essere riqualificata quale ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis, stesso codice.
2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile. In linea generale, deve ribadirsi che non è consentito il ricorso alla procedura di cui all'art. 130, cod. proc. pen. per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art. 625 bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori (Sez. U, n. 16102 del 27/3/2002, Chiatellino, Rv. 221279-01; principio ripreso anche successivamente in sez. 6, n. 8337 del 27/1/2021, So/faro/i, Rv. 280971-01), salvo che il soggetto pregiudicato eZ.rivesta a qualità .~dannato e non possa, quindi, proporre ricorso straordinario (sez. 2, n. 29541 del 8/5/2018, Sergi, Rv. 273061-01, nella specie, la Corte ha ravvisato un errore "percettivo", emendabile attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 citato, nella propria decisione con la quale aveva erroneamente ritenuto il ricorso del terzo interessato, che chiedeva la restituzione del bene confiscatogli, privo di procura speciale al difensore; sez. 6, n. 40162 del 28/9/2015, Baruffa/do, Rv. 264806-01, in fattispecie in cui la procedura per la correzione dell'errore materiale era stata attivata dalla persona offesa, soggetto privo di legittimazione a proporre il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.).
Orbene, pur aderendo questa Corte all'indirizzo da ultimo citato che riconosce, sia pur in via residuale, la azionabilità della procedura prevista dall'art. 130, cod. proc. pen. anche davanti alla Corte di cassazione, non può mancarsi di rilevare come, nella specie, il ricorso straordinario fosse un rimedio in astratto esperibile dal LORA, stante la sua qualità di soggetto condannato.
3. Tuttavia, nella specie, il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis, cod. proc. pen. è stato presentato con atto pervenuto a questa Corte di cassazione in data 24 giugno 2024, anteriormente, dunque, al deposito della motivazione (3 luglio 2024) e, sul punto, si é già chiarito, in maniera qui condivisa, che è inammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis, cod. proc. pen. avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza di una "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto (sez. 6, n. 27109 del 8/5/2017, Ciccarelli, Rv. 270404-01), dovendosi a tal fine conoscere le ragioni della decisione (sez. 4, n. 37783 del 4/4/2019, Lazzari, Rv. 277185-01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero della responsabilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 24 settembre 2024. La Consigliera est. Il Pr sidente Gabriella Cappello Salvator