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Ordinanza — n. 37119/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for revocation of state-funded legal aid, ruling it must be an opposition to the Appeal Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Lorenzo Di Carlo's appeal against the revocation of his state-funded legal aid status. The applicant argued the revocation violated income limits and lacked motivation, but the Court found the procedural route incorrect. Since the appeal was directed to the Appeal Court President, it constituted an opposition under Article 99 rather than a direct cassation appeal under Article 113.

Regesto Legislator

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Art. 99 comma 1 DPR 30/05/2002 n. 115; Art. 113 DPR 30/05/2002 n. 115: A direct cassation appeal against the revocation of legal aid admission is admissible only if the applicant does not intend to file an opposition to the Appeal Court; otherwise, the remedy is limited to an opposition.

Parole chiave

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legal aid revocation state funded counsel cassation appeal route opposition procedure income eligibility limits procedural admissibility DPR 115/2002 reddito dei genitori

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 1 DPR 30 maggio 2002 n. 115
Avverso il provvedimento di revoca è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 99 dPR 115/2002 indirizzato al Presidente della Corte di appello di L'Aquila deducendo che lo stesso è stato adottato in violazione dell'art.
Art. 113 DPR 30 maggio 2002 n. 115
Presidente della Corte di Appello e che, in data 10 maggio 2024, 94- è stata comunicata la trasmissione del detto ricorso a questa Corte, ai sensi dell'art. 113 DPR citato.
Art. 76 DPR 30 maggio 2002 n. 115
99 dPR 115/2002 indirizzato al Presidente della Corte di appello di L'Aquila deducendo che lo stesso è stato adottato in violazione dell'art. 76 D.P.R.
art. 76 D.P.R. n. 115/2006
99 dPR 115/2002 indirizzato al Presidente della Corte di appello di L'Aquila deducendo che lo stesso è stato adottato in violazione dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2006 e la motivazione del tutto carente.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, Picariello
Sez. 4, Sentenza n. 11771 del 07/12/2016, Doratiotto
Sez. 3, Sentenza n. 3271 del 10/12/2009, Provenza
Sentenza delle Sezioni Unite, Pangallo del 2004
113 DPR 115/2002 appare conforme ai principi che si rinvengono nella sentenza delle Sezioni Unite, Pangallo del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al- patrocinio disposto a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO LORENZO nato a CHIETI il 07/03/1992 avverso l'ordinanza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. EMANUELA DE AMICIS del Foro di Chieérche ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con provvedimento emesso in data 15 aprile 2024, ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di Lorenzo Di Carlo, su istanza avanzata il 10 aprile 2024 dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate della stessa città in quanto il reddito accertato è risultato superiore al limite previsto dall'art. 76 comma 1 D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

2. Avverso il provvedimento di revoca è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 99 dPR 115/2002 indirizzato al Presidente della Corte di appello di L'Aquila deducendo che lo stesso è stato adottato in violazione dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2006 e la motivazione del tutto carente. Dalla documentazione inviata dalla Agenzia delle Entrate è emerso che, nel 2021, la somma dei redditi dell'istante, cumulati con quelli dei genitori superava il limite consentito. Tuttavia, nell'istanza di ammissione, depositata in data 15 luglio 2022, era stato evidenziato che il Di Carlo, pur essendo residente nell'abitazione dei genitori, viveva in un altro appartamento, da solo, condotto in locazione e che l'allontanamento era stato determinato dalla denuncia sporta dai genitori in conseguenza della quale era stata applicata nei suoi confronti, prima la misura della custodia cautelare in carcere e poi quella degli arrestg donniciliari, proprio nell'abitazione condotta in affitto. Il provvedimento si pone, dunque, in contrasto con il disposto dell'art. 76 DPR 115/2002.

3. La Procura Generale, in persona del sostituto Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del Di Carlo ha depositato memoria con la quale evidenzia di avere depositato ricorso ex art. 99 DPR 115/2002 avverso il provvedimento di revoca indirizzato al Sig. Presidente della Corte di Appello e che, in data 10 maggio 2024, 94- è stata comunicata la trasmissione del detto ricorso a questa Corte, ai sensi dell'art. 113 DPR citato. Nel riportarsi ai motivi, la difesa rileva la erroneità della trasmissione. Pur conoscendo gli orientamenti di questa Corte che ammette alternativamente tanto il ricorso per cassazione per violazione di legge, quanto l'opposizione regolata dall'art. 99 DPR 115/2002, chiede la trasmissione alla Corte di appello per l'ulteriore corso del giudizio. 4.2.-In via gradata ove questa Corte ritenesse corretta la trasmissione del ricorso evidenzia che le circostanze poste a fondamento del ricorso erano già note 4 alla Corte territoriale in quanto rappresentate nella istanza di ammissione al patrocinio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' necessario premettere che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell'art. 99 del DPR 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, Picariello, Rv. 282573).

2. A tale regola sfuggono casi come quello in esame in cui la revoca sia avvenuta su richiesta dell'Ufficio Finanziario per i qualit. l'art. 113 DPR 115/2022 prevede il ricorso diretto per Cassazione.

3. L'assetto normativo delle disposizioni indicate comporta che l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99 può proporre, in forza dell'art. 113 direttamente ricorso per Cassazione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672).

4. Proprio nell'ultimo arresto indicato, questa Corte ha precisato che costituisce principio già affermato quello in base al quale il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep 2010, Provenza, Rv. 245877).

5. E' stato, inoltre, precisato che l'equiparazione tra i due rimedi impugnatori, quello di cui all'art. 99 comma 4 e quello di cui all'art. 113 DPR 115/2002 appare conforme ai principi che si rinvengono nella sentenza delle Sezioni Unite, Pangallo del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al- patrocinio disposto a norma dell'art. 112 è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99 relativo all'istanza di ammissione, norma che al comma 4 prevede che il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide l'opposizione, è proponibile soltanto per violazione di legge.

In altri termini, se la norma generale del sistema impugnatorio delineato nello specifico comparto normativo è l'art. 99, una interpretazione sistematica delle norme che di quel sistema sono parte, giustifica la conclusione secondo la quale, anche nel caso di ricorso avverso il • decreto di revoca del beneficio su richiesta dell'ufficio finanziario il ricorso diretto per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge.

6. Nel caso in esame il ricorso era stato inequivocabilmente proposto ai sensi dell'art. 99 dato che era indirizzato al Presidente della Corte di appello ed è stato trasmesso a questa Corte, contravvenendo alla interpretazione data, e di cui si è detto, dell'art. 113 cit. "ossia ove la parte non intenda proporre opposizione".

7. La Corte regolatrice ha, infatti, ripetutamente affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'amministrazione finanziaria - come nel caso di specie - l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge (Sez. 4, Sentenza n. 11771 del 07/12/2016, deo. 10/03/2017, Rv. 269672).

8. Pertanto, l'impugnazione deve essere qualificata come opposizione ex art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso al Presidente della Corte di appello di L'Aquila, funzionalmente competente.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Presidente dell