Sentenza — n. 37110/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 1 febbraio 2024 la Corte d'appello di Torino, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Terza Sezione della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza con la quale Giampaolo Fabio è stato condannato per il reato di cui all'art. 349 cod. pen., escludendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 349 cod. pen, art. 335 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 37110/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590); non è necessaria, tuttavia, la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dal predetto art. 133, essendo sufficiente, come accaduto nella specie l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIAMPAOLO FABIO nato a IMPERIA il 24/05/1973 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 febbraio 2024 la Corte d'appello di Torino, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Terza Sezione della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza con la quale Giampaolo Fabio è stato condannato per il reato di cui all'art. 349 cod. pen., escludendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
2. Avverso tale sentenza Giampaolo Fabio ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce erronea applicazione della legge ed illogicità della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto i giudici di merito hanno valorizzato esclusivamente la precedente condanna per il reato di cui all'art. 335 cod. pen., nonché la condotta successiva al fatto, cui invece deve assegnarsi valore recessivo rispetto alla modestia del danno, quest'ultima desumibile dal mero utilizzo del veicolo.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. Nessuna delle parti ha formulato conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico, non indicando con la necessaria specificità i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Il carattere assertivo della doglianza si scontra, infatti, con la funzione tipica dell'impugnaziongt quella della critica argomentata avverso la decisione; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01;
Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sia con riguardo al carattere abituale della condotta, sia con riguardo al giudizio sulla tenuità dell'offesa. Più in particolare, per quest'ultimo profilo ha messo in risalto l'entità del danno e le modalità della condotta, avendo il ricorrente non solo rimosso i sigilli, ma anche circolato con il veicolo sottoposto a sequestro, senza la carta di circolazione, negando infine l'esistenza del vincolo in occasione del controllo stradale.
Il diniego è quindi fondato, per questo aspetto, sulla impossibilità di riconoscere al fatto, così come accertato, quel minimo disvalore cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità. A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato ad affermare che il solo utilizzo del veicolo integra una "violazione di modesta significatività", senza dunque confrontarsi, compiutamente, con il più articolato percorso motivazionale, e con le ragioni di fatto e di diritto che lo sorreggono. La sentenza impugnata, del resto, si colloca motivatamente nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590); non è necessaria, tuttavia, la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dal predetto art. 133, essendo sufficiente, come accaduto nella specie l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01).
2. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento• della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4