Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding aggravating circumstance timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected an appeal by Nicola Alvaro challenging the conviction for drunk driving after 22:00. The defense argued the lower court failed to address why the driver was intoxicated at 22:35 when police arrived, noting driving had ceased earlier. The court ruled the appeal inadmissible because the timing of the driver's call for help and the subsequent police arrival implicitly confirmed the driving occurred after the aggravating threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; When an appellate court omits explicit discussion of an appeal ground, the court may reject it if the ground is implicitly absorbed and refuted by the overall structure and reasoning of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVARO NICOLA nato a DELIANUOVA il 06/09/1973 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 9 gennaio 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi con cui Nicola Alvaro era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. b) 2 bis e sexies d.lgs n. 285/1992 (capo b) (oltre che in ordine al reato di cui all'art. 4 legge n.110/975), commesso in data 1 maggio 2020 alla pena ritenuta di giustizia. Alvaro è stato ritenuto responsabile per essersi posto alla guida dell'autovettura Fiat Punto, dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ( tasso alcolemico accertato pari a 1 g/1) e per avere, in tali condizioni, provocato un incidente stradale.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'assenza di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante dell'essere il fatto avvenuto dopo le ore 22.00. Il difensore osserva che con l'atto di appello si era censurato il riconoscimento di detta aggravante e si era rilevato che, quando i carabinieri erano intervenuti alle ore 22.35, la guida era già cessata da tempo, tanto che era già arrivato anche il carro attrezzi. Nella sentenza impugnata non si era data risposta alcuna a tale doglianza.
3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Luigi Giordano ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 difensore del ricorrente in data 10 settembre 2024 ha depositato note con cui, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.
2. Occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannmi, Rv. 277593 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). 2.1 Tale principio può trovare applicazione nel caso in esame. Invero nella sentenza di primo grado si era dato atto che i carabinieri erano intervenuti sul luogo del sinistro, in quanto inviati dalla centrale operativa alle ore 22.23, dopo che era stato segnalato il guasto ad un'autovettura sulla strada provinciale da parte di un conducente in difficoltà. Il Tribunale aveva, dunque, ritenuto sussistente la circostanza aggravante contestata ex art. 186, comma 2 sexies, C.d.S, in quanto l'imputato era stato trovato dai militari operanti, intervenuti nella immediatezza, alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alle ore 22.35.
La Corte di Appello, nella sentenza impugnata, ha indicato, nella parte dedicata al riepilogo delle istanze istruttorie, le circostanze sopra menzionate e ha poi constatato (pag.
6) che il ricorrente, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine alle ore 22.35, ancora prima di effettuare l'alcoltest, presentava alito vinoso e scarsa lucidità. La indicazione della sequenza degli orari, ore 22.23 la richiesta da parte dell'imputato e ore 22.35 l'intervento da parte degli operanti, nel costrutto complessivo della sentenza della Corte di appello (che, in quanto coerente con quella di primo grado, forma con essa un unico corpo decisionale), vale a evidenziare che la guida in stato di ebbrezza era stata successiva alle ore 22.00. Può, dunque, dirsi che il motivo sia stato disatteso, in quanto la risposta ad esso si rinviene nella struttura e nell'impianto della decisione, valutata nel suo complesso, alla luce della "ratio decidendi": essendo intervenuta la chiamata alle forze dell'ordine da parte del ricorrente alle ore 22.23 a seguito dell'incidente appena verificatosi, non è manifestamente illogico dedurre che la guida sia avvenuta dopo le ore 22.00 .
3. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 18 sett