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Sentenza — n. 36149/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36149/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36149/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Cociu Mariana e di Cociu Lenuta Florina, indagate per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 4 e 7 cod. pen., propone ricorso, nell'interesse di entrambe, avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto emessa dal Tribunale di Viterbo, sostenendo il difetto di querela, per essere questa stata proposta dal direttore responsabile dell'esercizio commerciale "Spazio Conad" di Viterbo, in assenza dell'indicazione della fonte del potere di proporre querela.

Regesto Legislator

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art. 1140 cod. civ; Sentenza — n. 36149/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In data 10/06/2024 e 20/06/2024 sono pervenute memorie del difensore delle indagate, avv. Elena Pellegrini, che insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento.

Parole chiave

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difetto di legittimazione fondamento dell'azione legittimazione a ricorrere tipo di azione autorizzazione ad agire diritto di agire in giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 1140 cod. civ
255975), le quali hanno evidenziato che, con l'incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COCIU LENUTA FLORINA nato il 11/04/1999 COCIU MARIANA nato il 02/04/2000 avverso l'ordinanza del 27/04/2024 del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTQ IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Cociu Mariana e di Cociu Lenuta Florina, indagate per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 4 e 7 cod. pen., propone ricorso, nell'interesse di entrambe, avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto emessa dal Tribunale di Viterbo, sostenendo il difetto di querela, per essere questa stata proposta dal direttore responsabile dell'esercizio commerciale "Spazio Conad" di Viterbo, in assenza dell'indicazione della fonte del potere di proporre querela.

2. In data 10/06/2024 e 20/06/2024 sono pervenute memorie del difensore delle indagate, avv. Elena Pellegrini, che insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani e altro, Rv. 259289). Il principio è stato affermato dalla Sezioni Unite (sent. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975), le quali hanno evidenziato che, con l'incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine.

Si è pertanto rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Si è conseguentemente affermato che non è necessario che il detentore abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o al soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore.

In questa prospettiva, è stata espressamente attribuita dalle Sezioni unite al direttore dell'esercizio commerciale, che ha l'obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato.Deve pertanto riconoscersi, anche nel caso di specie, la ritualità della querela proposta dalla responsabile del supermercato in cui ha avuto luogo la sottrazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Casa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere e