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Sentenza — n. 36127/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36127/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 gennaio 2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace aveva condannato Alba Grazia Vincenza alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Giordano Irene. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 14 novembre 2020, mentre rientrava nella propria abitazione, Giordano Irene veniva accerchiata da alcuni cani sfuggiti al controllo dell'odierna ricorrente. Uno di questi, un cocker di colore bianco e nero, la mordeva alla gamba destra, così causandole le lesioni personali di cui alla imputazione. Quanto alla procedibilità, i giudici hanno valorizzato l'intervenuta costituzione di parte civile e gli atti compiuti dalla persona offesa per far identificare il responsabile dell'accaduto, tra cui il recarsi presso la polizia per denunciare il fatto (p. 4 sentenza del Tribunale).

Regesto Legislator

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art. 336 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36127/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 7532 del 5/12/2018, Farago, non mass.; Sez. 3, n. 1390 del 21/03/1996, Fiorentino, Rv. 205432 - 01; ritiene insufficiente la successiva costituzione di parte civile, qualora manchi, nella denuncia originaria, qualsiasi riferimento ad istanze di punizione, anche Sez. 5, Sentenza n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Chiarenza, Rv. 263102 - 01). Principio di cui è espressione anche l'art. 529, comma 2, cod. proc. pen., proprio in tema di condizioni di procedibilità. Non appare nemmeno ammissibile una accentuata operazione di interpretazione della volontà del dichiarante ad opera del giudice, che è incompatibile con la formulazione dell'art. 336 cod. proc. pen., il quale richiede una "dichiarazione", con cui "si manifesta" la volontà che si proceda.

Parole chiave

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azione civile causalità del colpo di frusta risarcimento alle vittime di reati danneggiamento corresponsabilità della vittima lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. proc. pen
Non appare nemmeno ammissibile una accentuata operazione di interpretazione della volontà del dichiarante ad opera del giudice, che è incompatibile con la formulazione dell'art. 336 cod. proc. pen., il quale richiede una "dichiarazione", con cui "si manifesta" la volontà che si proceda.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBA GRAZIA VINCENZA nata a CATANIA il 01/01/1964 avverso la sentenza del 22/1/2024 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. ALESSANDRO PALERMO, del foro di CATANIA, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, con il favore delle spese di giudizio; letta la memoria dell'avv. CARMELINDA SCARABELLI, del foro di CATANIA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace aveva condannato Alba Grazia Vincenza alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Giordano Irene. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 14 novembre 2020, mentre rientrava nella propria abitazione, Giordano Irene veniva accerchiata da alcuni cani sfuggiti al controllo dell'odierna ricorrente. Uno di questi, un cocker di colore bianco e nero, la mordeva alla gamba destra, così causandole le lesioni personali di cui alla imputazione. Quanto alla procedibilità, i giudici hanno valorizzato l'intervenuta costituzione di parte civile e gli atti compiuti dalla persona offesa per far identificare il responsabile dell'accaduto, tra cui il recarsi presso la polizia per denunciare il fatto (p. 4 sentenza del Tribunale).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Alba Grazia Vincenza, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. La ricorrente sostiene che l'atto sottoscritto dalla persona offesa contiene una semplice descrizione dell'accaduto, senza alcuna manifestazione di volontà querelatoria. Manca, pertanto, la condizione di procedibilità del reato, non potendosi questa desumere dalla successiva costituzione di parte civile. Vero è che il d. Igs. 10 ottobre n. 2022, n. 150 consente di valorizzare a tal fine la costituzione di parte civilelknna soltanto in relazione ai reati che, per effetto della novella sono divenuti perseguibili a querela, non per reati che lo erano fin dall'inizio. Diversamente opinando si finirebbe per aggirare i limiti temporali entro cui la volontà querelatoria deve essere univocamente espressa.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. Il Sostituto Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso, così come la parte civile. La ricorrente ha chiesto, invece, l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato)(e va accolto.1.1. Dalla natura negoziale della querela si è fatta discendere, in dottrina ed in giurisprudenza, la necessità di interpretarne il contenuto in forza dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Sez. 2, n. 4554 del 11/01/1986, Raio, Rv. 172884 - 01; da ultimo, sulla natura negoziale, Sez. 5, n. 17009 del 23/4/2024, Fiore, non mass.), e comunque a prescindere dalla esplicita manifestazione di volontà di punizione, non essendo richiesta, sempre per costante orientamento giurisprudenziale, l'adozione di formule sacramentali (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C., Rv. 280627 - 01;

Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01). Proprio perché la volontà di punizione non richiede formule particolari, può essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno interpretati alla luce del favor querelae. Ne deriva che l'apprezzamento della sussistenza della volontà di querelare costituisce giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità, sempre che l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità a corretti canoni di ermeneutica (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01;

Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258384; Sez. 5, 25/05/1999, Carta, Rv. 213806). Nella specie la persona offesa si recava, qualche giorno dopo l'accaduto, presso la polizia municipale, sporgendo una "denuncia" in cui descriveva i fatti, consentendo così di individuare la proprietaria dei cani. Sebbene nel corpo della denuncia manchi qualsiasi dato da cui poter desumere la manifestazione dell'intento querelatorio, il Tribunale (p. 4 sentenza) ha ritenuto di poter inferire la sussistenza di una implicita volontà di perseguire gli autori del reato proprio dall'avvenuta denuncia, nonché dalla successiva costituzione di parte civile, intervenuta ben oltre il termine per presentare querela.

Va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la denuncia - e cioè la comunicazione all'autorità dell'avvenuta consumazione di un fatto di reato - non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest'ultimo non contenga l'univoca manifestazione, da parte del soggetto legittimato, della volontà di chiedere la punizione del colpevole, atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia (Sez. fer., n. 36001 del 02/08/2012, Pace, 253275 - 01). La volontà di instare per la punizione del reo, infatti, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere assolutamente chiara ed inequivocabile e non può perciò desumersi dai contenuti di una mera denuncia di un fatto di reato (Cass., Sez. 6, n. 11386 del 22/01/2003, Crimi, Rv. 223950 - 01), altrimenti annullandosi la distinzione tra i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela.

Né l'intento querelatorio può essere argomentato in forza della successiva costituzione di parte civile.Il Collegio, sul punto, intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la volontà di perseguire il responsabile del reato non può essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia allorché il tenore di quest'ultima risulti del tutto privo di indicazioni al riguardo, anche per il principio generale, vigente in materia penale, in dubio pro reo (Sez. 4, n. 1964 del 19/12/2023, dep. 2024, Er Rachdi, non mass.;

Sez. 4, n. 7532 del 5/12/2018, Farago, non mass.; Sez. 3, n. 1390 del 21/03/1996, Fiorentino, Rv. 205432 - 01; ritiene insufficiente la successiva costituzione di parte civile, qualora manchi, nella denuncia originaria, qualsiasi riferimento ad istanze di punizione, anche Sez. 5, Sentenza n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Chiarenza, Rv. 263102 - 01). Principio di cui è espressione anche l'art. 529, comma 2, cod. proc. pen., proprio in tema di condizioni di procedibilità. Non appare nemmeno ammissibile una accentuata operazione di interpretazione della volontà del dichiarante ad opera del giudice, che è incompatibile con la formulazione dell'art. 336 cod. proc. pen., il quale richiede una "dichiarazione", con cui "si manifesta" la volontà che si proceda.

Norma che sembra ostare ad un'attività ermeneutica volta a ricavare aliunde la volontà di perseguire il responsabile del reato. I precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata riguardano invece la diversa ipotesi in cui la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, ritenendo in tali ipotesi, non ricorrenti nella specie, una valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01; conf., Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557).

Così come non sono pertinenti gli arresti, pure richiamati, che hanno valorizzato, ai fini querelatori, la persistente costituzione di parte civile, in presenza di un mutato regime di procedibilità (Sez. 6, n. 20624 del 07/02/2023, Di Liberti, non mass.).

2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe