Italian court dismisses appeal on custody limits, remanding case to lower tribunal for procedural review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione dismissed Vincenzo Buccheri's appeal against the Second Instance Court of Catania's refusal to release him on bail. Buccheri argued that his pre-trime custody had exceeded statutory maximums under Article 304 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as a procedural error, ruling instead that the appeal must be treated as a standard appeal and remanded to the competent tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 304, comma 6 cod. proc. pen.; Art. 310 cod. proc. pen.: When an appeal challenges the expiration of maximum custody terms, the court must first verify if the appeal meets the requirements of Article 310 before addressing the merits of the custody expiration.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCHERI VINCENZO nato a SIRACUSA il 18/01/1972 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. ORDINANZA 1. Il difensore di Buccheri Vincenzo, sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, propone ricorso avverso l'ordinanza, resa il 05/03/2024, con cui la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza difensiva volta alla scarcerazione del prevenuto per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare o, in subordine, di sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari. 1.2. Con un unico motivo, deduce violazione di legge in ordine alla denegata declaratoria di estinzione della misura cautelare per decorso dei termini massimi della stessa (in relazione all'art 304, comma 6, cod. proc. pen.).
2. L'impugnazione deve essere qualificata come appello ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc.