Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to devolve new grounds for appeal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to devolve the new grounds regarding the mitigating circumstance and the driver's license suspension to the appellate court. The appellant argued that external weather conditions should have triggered a specific statutory mitigation and questioned the accessory penalty, but these points were not included in the original appeal or subsequent new grounds. Consequently, the court applied procedural rules to reject the appeal without examining the merits of the substantive legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.; Art. 589-bis, comma 7, c.p.; Art. 222, d.lgs. 30/04/1992 n. 285. The appeal is inadmissible if new grounds for cassation were not devolved to the appellate court in the original appeal or in the new grounds, rendering the substantive legal arguments irrelevant to the procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDUL REHMAN nato il 18/10/1991 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Ancona il 23 novembre 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Macerata il 7 aprile 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Abdul Rehman responsabile del reato di omicidio stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alle sanzioni, principale ed accessoria, di giustizia, invece, riconosciuta anche la circostanza attenuante dell'art. 62, num. 6, cod. pen., ha rideterminato nei suoi confronti la pena, riducendola; con conferma nel resto.
2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito. Il 16 settembre 2016 si è verificato un incidente stradale mortale: Abdul Rehman, percorrendo alla guida di una Fiat Brava una strada extraurbana a doppio senso di circolazione con fondo stradale bagnato per effetto della leggera pioggia che cadeva, ha affrontato una ampia curva destrorsa a velocità eccessiva, comunque non tale da mantenere il controllo del veicolo, ha perso il controllo dell'automobile e, avendo sconfinato nell'opposta corsia di marcia, ha provocato un impatto frontale violentissimo con la Fiat Punto che viaggiava nella direzione opposta con alla guida Claudio Bonifazi, il quale, per effetto dell'impatto, ha riportato gravissime lesioni che ne hanno determinato il decesso. 3.Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1.
Con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., di cui sussisterebbero i presupposti nel caso di specie, ad avviso del ricorrente risultando dagli atti essere stato l'incidente con-causato da causa esterna ossia dalle condizioni stradali e dalla copiosa pioggia in corso. Si richiama al riguardo l'insegnamento di Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Gottimer, Rv. 281559, secondo cui «In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie relativa all'investimento di un pedone da parte del conducente di un'autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l'attenuante omettendo di valutare l'incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto)». 3.2.
Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 222 del d.igs. 30 aprile 1992, n. 285, e, nel contempo, vizio di motivazione, quanto alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi, applicata all'imputato senza alcuna giustificazione ed in maniera che sarebbe disancorata dalle concrete circostanze del fatto. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 giugno 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, per le seguenti ragioni. 1.1. Il primo motivo (con il quale si lamenta la mancata applicazione del comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen.) non era stato devoluto né nell'originario atto di appello né nei "motivi nuovi". Peraltro alla p. 4, quintultima riga, della sentenza di primo grado si legge, testualmente, che l'incidente non è riconducibile ad eventi esterni; e si tratta di affermazione, appunto, non censurata nell'impugnazione di merito. 1.2. Nemmeno il secondo motivo (con cui si denuncia la mancanza di giustificazione circa la sospensione della patente per sei mesi) era stato devoluto in precedenza. Si è, dunque, in presenza, quanto ad entrambi i motivi, dell'ipotesi disciplinata dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo