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Sentenza — n. 35721/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against negligent homicide verdict, upholding driver's liability despite victim's intoxication.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tommaso Pannone inadmissible, confirming the lower court's finding of negligent homicide. The defense argued that the victim's alcohol consumption and sudden crossing constituted force majeure, while the prosecution maintained the driver violated speed limits and failed to see the pedestrian. The court rejected these claims, ruling that the victim's behavior was not sufficiently unpredictable to absolve the driver of responsibility given the clear visibility and excessive speed.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. pen.; The court established that a pedestrian's intoxication does not automatically constitute force majeure if their crossing behavior remains predictable and the driver failed to exercise due care regarding speed and visibility.

Parole chiave

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negligent homicide force majeure exclusion pedestrian intoxication driver liability speed limit violation inadmissible appeal causal link incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Art. 45 cod. pen.
I) Violazione di legge, per mancata applicazione dell'art. 45 cod. pen.; insussistenza del reato ed esclusione del nesso di causalità.
art. 45 cod. pen
I) Violazione di legge, per mancata applicazione dell'art. 45 cod. pen.; insussistenza del reato ed esclusione del nesso di causalità.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23309 del 29/04/2011, Rv. 250695
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANNONE TOMMASO nato a CASERTA il 16/09/1973 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2.11.2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Tommaso Pannone colpevole del reato di omicidio colposo in danno di Maria Giaquinto, in relazione all'incidente stradale avvenuto nella serata del 19.11.2009 (decesso avvenuto il 30.11.2009) in Caiazzo: l'imputato, alla guida di una autovettura, non si era negligentemente avveduto della presenza della donna che stava attraversando la strada da sinistra a destra (nella visuale del conducente), procurandole lesioni gravissime che ne cagionavano il successivo decesso.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge, per mancata applicazione dell'art. 45 cod. pen.; insussistenza del reato ed esclusione del nesso di causalità. Deduce che il Pannone aveva adeguato la velocità del veicolo alle condizioni di tempo e di luogo, osservando le norme di sicurezza e prudenza, mentre il pedone prima dell'incidente aveva assunto sostanze alcoliche, al punto da comprometterne le azioni e i movimenti.

La vittima si era proiettata sulla strada contro la vettura guidata dall'imputato, in quel momento casualmente in transito. Trattasi di una situazione di caso fortuito e forza maggiore ex art. 45 cod. pen. che esclude la colpa del conducente. La Corte territoriale ha errato nel non porre a fondamento della decisione la imprevedibilità e atipicità della condotta del pedone, ricorrendo a presunzioni ipotetiche e apodittiche. II) Vizio di motivazione e travisamento della prova, non avendo i giudici considerato lo stato di alterazione alcolica in cui versava il pedone e la proiezione del medesimo contro la parte anteriore della vettura condotta dal ricorrente, la cui velocità era rispettosa dei limiti vigenti in quel tratto di strada (50 km/h).

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. I due motivi di ricorso proposti, fra loro sovrapponibili, sono in fatto e reiterativi di doglianze su cui la Corte territoriale ha compiutamente e adeguatamente risposto.

3. Le prospettate censure insistono, essenzialmente, nel sostenere una diversa ricostruzione del fatto, in base alla quale il pedone si sarebbe improvvisamente proiettato contro la vettura condotta dall'imputato, tenuto conto del suo stato di alterazione alcolica. Ma ciò si scontra con la ricostruzione fattuale delle conformi sentenze di merito, le quali hanno congruamente e logicamente ricostruito il sinistro sulla base delle caratteristiche di tempo e di luogo della strada, del parere degli esperti e di quanto riferito dal teste sentito (coniuge della vittima).

4. È stato, quindi, insindacabilmente appurato che l'imputato aveva avuto tutto il tempo e la possibilità di avvistare il pedone, il quale, sebbene avesse bevuto sostanze alcoliche, non aveva attraversato la strada in maniera scomposta o repentina, in maniera tale da rendere la sua presenza imprevedibile per l'automobilista. I giudici di merito hanno riscontrato che l'imputato, al momento dell'incidente, aveva a disposizione ampia visibilità sul tratto di strada rettilineo e sufficientemente illuminato ed aveva avuto concretamente la possibilità di vedere con congruo anticipo il movimento del pedone investito, il quale si muoveva da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia.

I giudici hanno quindi legittimamente addebitato all'imputato di non essersi avveduto della presenza del pedone, sebbene ve ne fosse la possibilità, con l'ulteriore considerazione che egli stava marciando ad una velocità di oltre 50 Km/h, in orario serale, violando il limite previsto su quel tratto di strada e comunque mantenendo una velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo. È stato aggiunto come i conducenti dei veicoli siano in ogni caso obbligati a cedere la precedenza ai pedoni anche non in prossimità di un attraversamento pedonale e che la condotta del pedone può dirsi causa esclusiva dell'evento solo quando abbia caratteristiche tali da potersi definire eccezionale ed imprevedibile (Sez. 4, n. 23309 del 29/04/2011, Rv. 250695 - 01).

5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella sentenza impugnata non è dato ravvisare alcun travisamento di prove ma solo una plausibile e logica valutazione delle stesse. Per contro, la difesa dell'imputato continua a sostenere la ineccepibilità del comportamento di guida del conducente e la eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento, senza supportare tali affermazioni con elementi idonei a sostenerli, \4444r•mmou,r't tiL4A.tk Lagg 144,4k,4 • neancheallegati l IlinE7W-renté-Ir'ig.gEè-Thel lamentare che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dello stato di alterazione alcolica in cui versava la vittima, senza considerare che tale circostanza è stata pacificamente riconosciuta dai giudici di merito i quali, tuttavia, hanno logicamente escluso, in coerenza con le risultanze processuali, che da tale stato fosse derivato un comportamento anomalo del pedone nella fase di attraversamento della strada.

In definitiva, la dinamica dei fatti è stata ricostruita in maniera congrua e logica, derivandone come l'affermazione di responsabilità rimanga immune da vizi logici o giuridici rilevabili in sede di legittimità.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e