Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35535/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35535/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35535/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: MASCIANGELO NICOLA nato a LANCIANO il 10/10/1967 avverso la sentenza del 02/02/2024 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. Nessun difensore è presente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 35535/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A sua volta l'art.186icomma II quaterig.d.S. prevede che "le disposizioni relative alle sanzioni di cui ai commi due e due bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti", mentre il giudice di Avezzano ha omesso del tutto di applicare il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria pure previsti dalla lettera c), comma 2 di detta norma.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente grave eccesso di velocità infrazione privilegiata sanzione per violazione stradale aggravamento della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: MASCIANGELO NICOLA nato a LANCIANO il 10/10/1967 avverso la sentenza del 02/02/2024 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Lanciano con la sentenza impugnata ha condannato MASCIANGELO Nicola alla pena di mesi otto di arresto ed euro tremila di ammenda, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, in relazione al reato di cui all'art.186,comma 2, lett.c) C.d.S..

2. Avverso la già menzionata sentenza interpone ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila / denunciando violazione di legge iper non essere stato disposto il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, atteso che il veicolo al quale si era posto alla guida il Masciangelo risultava di proprietà di terzi, come era stato altresì riconosciuto in sentenza per giustificare la mancata confisca del mezzo. A tale richiesta si riportava in sede di conclusioni scritte il brocuratore Generale presso la Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso della brocura Generale della Repubblica di L'Aquila va accolto. Invero dal testo della norma richiamata risulta che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Il ricorrente ha fornito autosufficiente allegazione degli accertamenti eseguiti dagli operanti da cui emerge che il veicolo condotto dal prevenuto apparteneva a persona estranea al reato.

2. A sua volta l'art.186icomma II quaterig.d.S. prevede che "le disposizioni relative alle sanzioni di cui ai commi due e due bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti", mentre il giudice di Avezzano ha omesso del tutto di applicare il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria pure previsti dalla lettera c), comma 2 di detta norma.

3. La sentenza va pertanto annullata limitatamente all'omesso raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che segue per legge anche la pronuncia di applicazione della pena, tenendo altresì conto di quanto previsto dalle suddette disposizioni, cui può procedere ufficiosamente questo giudice di legittimità trattandosi di mera operazione aritmetica che non richiede alcuna valutazione di merito od esercizio di discrezionalità vincolata dalla conoscenza delle emergenze processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che ridetermina in anni due. Così deciso in Roma, il 25/