Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the defendant without a lawyer's signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without formal proceedings because it was filed personally by the defendant without a lawyer's signature. The defendant, Vito Lamanyuzzi, submitted the appeal himself to contest a sentence for continuous violations of the anti-money laundering law, delegating his attorney only for deposit purposes. The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by a defense counsel to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense counsel; personal filing by the defendant renders it inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANUZZI VITO nato a BARI il 10/07/1996 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; e Motivi della decisione 1. Vito Lamanyfuzzi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 ottobre 2023 che ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 320,00 di multa per continuate violazioni dell'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 commesse in Bari il 17 luglio 2017, il 3 e il 5 maggio 2017 e il 24 marzo 2017.
2. Il ricorso si articola in due motivi con i quali il ricorrente deduce difetto di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione della penale responsabilità e alla dosimetria della pena ed è sottoscritto dal solo imputato, che ha delegato il proprio difensore - avv. Carlo Brigida - «al solo fine del deposito [...] nelle forme e nei termini come per Legge previsti». Si tratta, dunque, di un ricorso proposto personalmente dall'imputato, inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
3. L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali A carico del ricorrente deve essere posto, inoltre, l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il