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Sentenza — n. 34773/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34773/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34773/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Brescia, in esito al giudizio abbreviato richiesto con opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato Roberto Marocchi alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi sette di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992, unificati sotto il vincolo della continuazione. Il Tribunale ha, inoltre, disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sette.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 34773/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; nonché in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Nel caso in esame il Tribunale di Brescia che si è pronunciato in relazione alle fattispecie di cui all'art. 186 comma 7 e 187 comma 8 Cod. strada che prevedono entrambe durata minime e massima delle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni, l'ha determinata nella misura di mesi sette, "in continuazione" piuttosto che cumularle tra loro e ciò in violazione della misura indicata dai minimi edittali.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti riduzione della multa divieto di condurre abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, quanto delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MAROCCHI ROBERTO nato a GAVARDO il 19/08/1969 avverso la sentenza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio, limitatamente alla misura della sospensione della patente di guida.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Brescia, in esito al giudizio abbreviato richiesto con opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato Roberto Marocchi alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi sette di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992, unificati sotto il vincolo della continuazione. Il Tribunale ha, inoltre, disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sette.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia affidato ad unico motivo con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida determinata in mesi sette "in ragione della continuazione". Assume la Procura Generale ricorrente che in tema di sanzioni amministrative accessorie il criterio da applicare è costituito dal cumulo materiale delle sanzioni e non quello della continuazione come affermato da giurisprudenza di questa Corte.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina Casella, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento con rinvio limitatamente alla misura della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, nel determinare la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in mesi sette ha applicato il criterio della continuazione. Così facendo, il Tribunale, non ha fatto corretta applicazione del consolidato principio espresso da questa Corte per cui il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità tanto dell'art. 8 della I. n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, quanto delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Cfr.

Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; nonché in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Nel caso in esame il Tribunale di Brescia che si è pronunciato in relazione alle fattispecie di cui all'art. 186 comma 7 e 187 comma 8 Cod. strada che prevedono entrambe durata minime e massima delle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni, l'ha determinata nella misura di mesi sette, "in continuazione" piuttosto che cumularle tra loro e ciò in violazione della misura indicata dai minimi edittali.

Alla stregua delle superiori considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'annullamento con rinvio liimitatamente alla sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Deciso il 10 settembre 2024 Il Consiglie estensore Il Presid nte Maria T Arena FrancescqVIaria Ciampi DEPOSITATO