Sentenza — n. 34227/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Francesco Sainaghi per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34227/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Francesco Sainaghi per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: SAINAGHI FRANCESCO nato a MANERBIO il 20/11/1987 avverso la sentenza del 12/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Francesco Sainaghi per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida.
3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 186, comma 2, cod. strada, nella misura da sei mesi ad un anno.
4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente, sanzione su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consi re estensore Il Presid